per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  aggiunto  dall'art.
33, comma  1,  lettera  d),  della  legge  29  luglio  2010,  n.  120
(Disposizioni  in  materia  di  sicurezza  stradale),  sollevate,  in
riferimento all'art. 3 della  Costituzione  e  all'art.  29,  secondo
comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,  dal
Giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA