per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  30,  quarto
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla  costituzione  e
sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato
nel senso che la  disposizione  non  si  applica  in  relazione  alla
sanzione amministrativa accessoria  della  revoca  della  patente  di
guida, disposta con sentenza irrevocabile  ai  sensi  dell'art.  222,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA