per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   manifestamente   inammissibili   le    questioni    di
legittimita' costituzionale degli artt. 299, comma 3-bis, 300,  comma
2, del codice di procedura penale, e 222,  primo  comma,  del  codice
penale, sollevate - in riferimento complessivamente agli artt. 13, 32
e 117, primo comma, della  Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione
all'art. 5,  paragrafo  1,  della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo (CEDU), nonche' al  «principio  di  ragionevolezza»  -  dal
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario  di  Cosenza
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA