per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 299, comma 3-bis, 300, comma 2, del codice di procedura penale, e 222, primo comma, del codice penale, sollevate - in riferimento complessivamente agli artt. 13, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nonche' al «principio di ragionevolezza» - dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA