per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge della Regione Lazio
28 dicembre  2018,  n.  13  (Legge  di  Stabilita'  regionale  2019),
promossa, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma,  e  97  della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio n. 13 del
2018, promossa, in riferimento agli artt.  2,  3  e  118  Cost.,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    3) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  21,  comma  21,
della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, promossa, in riferimento  agli
artt. 2, 3 e 118 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso indicato in epigrafe; 
    4) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 53, della
legge reg. Lazio n. 13 del 2018, promossa, in riferimento agli  artt.
2, 3 e 118 Cost., dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA