per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilita' regionale 2019), promossa, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 21, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA