per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 124, comma 4, della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), come sostituito dall'art. 29 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum), sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dalla Corte d'appello di Palermo, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2021. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE