per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 124, comma  4,  della  legge  della  Regione
Siciliana 1° settembre  1993,  n.  25  (Interventi  straordinari  per
l'occupazione produttiva in Sicilia), come  sostituito  dall'art.  29
della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004,  n.  15  (Misure
finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della  Regione  e  del
bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana
per l'anno finanziario 2004.  Nuova  decorrenza  di  termini  per  la
richiesta di referendum),  sollevate,  in  riferimento  all'art.  117
della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e  all'art.  1  del
Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, firmato a Parigi il
20 marzo 1952,  dalla  Corte  d'appello  di  Palermo,  prima  sezione
civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE