per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 263,  terzo
comma, codice civile, come modificato  dall'art.  28,  comma  1,  del
decreto  legislativo  28  dicembre  2013,  n.  154  (Revisione  delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma  dell'articolo
2 della legge 10 dicembre 2012, n.  219),  nella  parte  in  cui  non
prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale  per
proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha  avuto
conoscenza della non paternita'; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 263, terzo comma, cod. civ., come modificato
dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui
non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine  annuale
per proporre l'azione di impugnazione, decorra dal giorno in  cui  ha
avuto conoscenza della  non  paternita',  sollevata,  in  riferimento
all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 263, terzo comma, cod. civ., come modificato
dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui
prevede che «l'azione non puo' essere comunque proposta oltre  cinque
anni dall'annotazione del riconoscimento», sollevata, in  riferimento
all'art. 117, primo comma,  Cost.,  in  relazione  all'art.  8  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di
Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA