per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Liguria 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale); 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020; 3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020, promossa, in riferimento agli artt. 9, 117, commi secondo, lettere m) ed s), e sesto, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA