per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della legge della Regione Liguria 19 maggio 2020, n. 9  (Disposizioni
di adeguamento della normativa regionale); 
    2) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9  della
legge reg. Liguria n. 9 del 2020; 
    3) dichiara non fondata, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge reg.
Liguria n. 9 del 2020, promossa, in riferimento agli  artt.  9,  117,
commi secondo, lettere m) ed s), e  sesto,  della  Costituzione,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA