per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020; 2) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Paola, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, dai Tribunali ordinari di Spoleto, Roma e Crotone, con le ordinanze indicate in epigrafe; 4) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Paola, Spoleto, Roma e Crotone, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA