per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5 della legge  della  Regione  Lombardia  10
dicembre 2019, n. 21 (Seconda legge di semplificazione  2019),  nella
parte in cui modifica l'art. 7, comma 10, della legge  della  Regione
Lombardia 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti),
e inserisce successivamente a questo i commi da 10.1 a 10.7, promossa
dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli  artt.
3, 97, 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione,  con
il ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Lombardia n. 21 del 2019,
nella parte in cui modifica l'art. 7,  comma  10,  della  legge  reg.
Lombardia n. 6 del 2012, e inserisce successivamente a questo i commi
da 10.1 a 10.7, promossa dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,
in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., con il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE