per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. l, 2 e 3  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6 (Misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, sollevate dal Giudice
di pace di Frosinone, in riferimento agli artt. 76,  77  e  78  della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. l, 2 e 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020,
n. 35, sollevate dal Giudice di pace  di  Frosinone,  in  riferimento
agli artt. 76, 77 e 78 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA