per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 892, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promossa,  in
riferimento  agli  artt.  5  e  119,  primo  e  quarto  comma,  della
Costituzione, dalla  Regione  Liguria  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 554, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse,  in
riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto  comma,  Cost.,  dalla
Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 57, comma 1, del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  esigenze
indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella   legge   19
dicembre 2019, n. 157, promosse, in riferimento agli artt. 5  e  119,
primo, terzo e quarto comma, Cost.,  dalla  Regione  Liguria  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 849, della legge n. 160  del  2019,
promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo,  terzo  e  quarto
comma, Cost., dalla  Regione  Liguria  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA