per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 317-bis del codice penale, nel testo anteriore alle modifiche recate dall'art. 1, comma 1, lettera m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Nicolo' ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA