per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  317-bis  del  codice  penale,  nel   testo
anteriore alle modifiche recate dall'art. 1,  comma  1,  lettera  m),
della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto  dei  reati
contro  la  pubblica   amministrazione,   nonche'   in   materia   di
prescrizione del reato e in materia  di  trasparenza  dei  partiti  e
movimenti politici), sollevate, in riferimento  agli  artt.  3  e  27
della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione sesta  penale,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA