per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 800, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», nella parte in
cui prevede che «i fondi depositati sulle  contabilita'  speciali  di
cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014,
n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello  Stato  e
delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad  esecuzione
forzata», sollevata, in riferimento all'art. 111 della  Costituzione,
sotto il profilo della ragionevole durata del processo, dal Tribunale
ordinario di  Roma,  in  funzione  di  giudice  dell'esecuzione,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 800, della legge n. 208  del  2015,
nella parte in cui prevede che «i fondi depositati sulle contabilita'
speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della  predetta  legge  23
dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni  centrali
dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono  soggetti
ad esecuzione forzata», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24  e
111 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della parita'  delle  parti,
dal  Tribunale  ordinario   di   Roma,   in   funzione   di   giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA