per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili gli interventi dei Comuni di Inveruno, di San Giorgio su Legnano, di Bernate Ticino, di Cuggiono, di Marcallo con Casone, di Busto Garolfo, di Peschiera Borromeo e del Comune di Nerviano, della IGAS Imprese gas, della Assogas - Associazione nazionale industriali privati gas e servizi energetici, dell'Utilitalia - Federazione delle imprese ambientali, energetiche ed idriche, della societa' Sei - Servizi energetici integrati srl (gia' Tea Sei srl) e della 2i Rete Gas spa; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 9 novembre 2021 ORDINANZA Ritenuto che nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) con ordinanza del 16 dicembre 2019 (reg. ord. n. 105 del 2020) e' intervenuto il Comune di Urgnano; che tale Comune e' parte contraente di un contratto-convenzione con la societa' 2i Rete Gas s.p.a., riguardo a cui e' tuttora pendente un giudizio innanzi alla Corte di cassazione, relativo all'obbligo per il concessionario di corrispondere il canone convenuto anche per il periodo di gestione ex lege ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), come interpretato dall'art. 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), disposizione censurata nella predetta ordinanza; che secondo l'interveniente cio' delineerebbe un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato il rapporto dedotto in giudizio, tale da rendere ammissibile l'intervento, potendo l'ente locale essere pregiudicato da un'eventuale declaratoria d'illegittimita' costituzionale nell'ambito del giudizio radicatosi avanti alla Corte di cassazione. Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»; che, com'e' noto, tale disposizione ha recepito la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui coloro che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanza n. 24 del 2021; sentenze n. 158 del 2020, n. 180 del 2018 e n. 16 del 2017); che, nel caso in esame, il Comune di Urgnano, oltre a non essere parte del giudizio principale, non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, bensi' un interesse riflesso al rigetto delle questioni, in quanto assoggettato alla norma censurata. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento del Comune di Urgnano. F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente