per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara inammissibili gli interventi dei Comuni di  Inveruno,
di San Giorgio  su  Legnano,  di  Bernate  Ticino,  di  Cuggiono,  di
Marcallo con Casone, di Busto Garolfo, di Peschiera  Borromeo  e  del
Comune  di  Nerviano,  della  IGAS  Imprese  gas,  della  Assogas   -
Associazione nazionale industriali privati gas e servizi  energetici,
dell'Utilitalia - Federazione delle imprese  ambientali,  energetiche
ed idriche, della societa' Sei -  Servizi  energetici  integrati  srl
(gia' Tea Sei srl) e della 2i Rete Gas spa; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), sollevate, in
riferimento agli artt.  3  e  97  della  Costituzione,  dal  Collegio
arbitrale  costituito  presso  la  Camera  arbitrale   dell'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                      Ordinanza letta all'udienza del 9 novembre 2021 
 
                              ORDINANZA 
 
    Ritenuto che nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso
dal  Collegio  arbitrale  costituito  presso  la   Camera   arbitrale
dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) con ordinanza  del  16
dicembre 2019 (reg. ord. n. 105 del 2020) e' intervenuto il Comune di
Urgnano; 
    che tale Comune e' parte contraente di  un  contratto-convenzione
con la societa' 2i  Rete  Gas  s.p.a.,  riguardo  a  cui  e'  tuttora
pendente un giudizio  innanzi  alla  Corte  di  cassazione,  relativo
all'obbligo  per  il  concessionario  di  corrispondere   il   canone
convenuto anche per il periodo di gestione ex lege ai sensi dell'art.
14,  comma  7,  del  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41  della  L.
17 maggio 1999, n. 144), come interpretato dall'art.  1,  comma  463,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2017  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2017-2019), disposizione censurata nella predetta ordinanza; 
    che  secondo  l'interveniente  cio'  delineerebbe  un   interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato il rapporto dedotto
in giudizio, tale da rendere ammissibile l'intervento, potendo l'ente
locale   essere    pregiudicato    da    un'eventuale    declaratoria
d'illegittimita' costituzionale nell'ambito del  giudizio  radicatosi
avanti alla Corte di cassazione. 
    Considerato che, ai sensi  dell'art.  4,  comma  7,  delle  Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,  «[n]ei
giudizi in via incidentale  possono  intervenire  i  titolari  di  un
interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e  immediato  al
rapporto dedotto in giudizio»; 
    che, com'e' noto,  tale  disposizione  ha  recepito  la  costante
giurisprudenza costituzionale secondo cui coloro che non  sono  parti
del giudizio a quo possono intervenire nel  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale solo ove siano titolari di  un  interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale  dedotto
in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di
ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanza n.
24 del 2021; sentenze n. 158 del 2020, n. 180 del 2018 e  n.  16  del
2017); 
    che, nel caso in esame, il Comune di Urgnano, oltre a non  essere
parte del giudizio principale,  non  vanta  una  posizione  giuridica
suscettibile    di    essere    pregiudicata     immediatamente     e
irrimediabilmente dall'esito  del  giudizio  incidentale,  bensi'  un
interesse riflesso al rigetto delle questioni, in quanto assoggettato
alla norma censurata. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile l'intervento del Comune di Urgnano. 
 
                F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente