per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di sorveglianza di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Nicolo' ZANON, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2021. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE