per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt.  4-bis,  comma  1,  e  58-ter
della  legge  26  luglio  1975,  n.   354   (Norme   sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della liberta'), sollevate, in riferimento  agli  artt.  3,  24,  27,
terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo  in
relazione agli artt. 3 e 6 della Convenzione per la salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di  sorveglianza  di  Messina  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  dalla  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE