per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  590-bis,  primo  comma,  del
codice penale, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della  legge  23
marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e  del
reato  di  lesioni  personali  stradali,  nonche'   disposizioni   di
coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  al
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) e del decreto legislativo
10 aprile 2018, n. 36 (Disposizioni di modifica della disciplina  del
regime di procedibilita' per taluni reati in attuazione della  delega
di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a e b, e 17, della legge  23
giugno 2017, n. 103), sollevate, in riferimento  agli  artt.  3,  13,
secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione,  dal  Tribunale
ordinario di Lecce, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA