per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   4   e
dell'Allegato O2 della legge  della  Regione  Basilicata  9  dicembre
2020, n. 40 (Prima variazione al Bilancio di  previsione  pluriennale
2020-2022 della Regione Basilicata), nella parte in cui dispongono le
modalita' di copertura  del  disavanzo  di  amministrazione  presunto
derivante dalla gestione dell'esercizio 2018; 
    2)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   4   e
dell'Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40  del  2020,  nella
parte in cui dispongono le modalita' di copertura  del  disavanzo  di
amministrazione  presunto  derivante  dalla  gestione  dell'esercizio
2019; 
    3)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   1   e
dell'Allegato 1.3 della legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021,
n. 8 (Rendiconto generale  per  l'esercizio  finanziario  2018  della
Regione Basilicata - Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della
Sezione regionale di controllo della Corte dei  Conti  di  Basilicata
[recte: Corte dei conti per  la  Basilicata]),  nella  parte  in  cui
dispongono le modalita' di copertura del disavanzo di amministrazione
derivante dalla gestione dell'esercizio 2018. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA