per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 e dell'Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 (Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata), nella parte in cui dispongono le modalita' di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione dell'esercizio 2018; 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 e dell'Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, nella parte in cui dispongono le modalita' di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione dell'esercizio 2019; 3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 e dell'Allegato 1.3 della legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021, n. 8 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata - Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Basilicata [recte: Corte dei conti per la Basilicata]), nella parte in cui dispongono le modalita' di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2018. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA