per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 72, comma  9,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 47,  97,
101, 102, 103, 111, 113 e 117,  primo  comma,  della  Costituzione  -
quest'ultimo  in  relazione  all'art.  6  della  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - nonche' agli artt.  11  e
117 Cost., in relazione all'art. 34, paragrafo l, lettera  e),  della
direttiva (UE) 2014/59 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, che istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e  che  modifica
la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,
2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,    2007/36/CE,    2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e  (UE)  n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e all'art. 47 della
Carta  dei  diritti   fondamentali   dell'Unione   europea   (CDFUE),
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12
dicembre 2007, dal Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA