per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 3  gennaio
1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico  e  relative
norme transitorie), come modificato dall'art.  4  della  legge  della
Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso
civico e relative norme transitorie) e successive modifiche  ed  alla
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per  la  realizzazione  del  decentramento
amministrativo) e successive modifiche»,  sollevate,  in  riferimento
agli artt. 3, 9, 117, secondo comma, lettere l) ed s),  e  118  della
Costituzione, dal Commissario per la liquidazione  degli  usi  civici
per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA