per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 20, comma  9,  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, recante  «Modifiche  e  integrazioni  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16,  commi
1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma  1,  lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche», nella parte in cui esclude  i  lavoratori
somministrati  dalla  possibilita'  di  partecipare  alle   procedure
concorsuali riservate, bandite ai sensi  del  comma  2  del  medesimo
articolo, sollevata, in riferimento all'art.  3  della  Costituzione,
dal Tribunale ordinario di Massa, in funzione di giudice del  lavoro,
con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 20, comma 9, del  d.lgs.  n.  75  del  2017,
nella  parte  in  cui  esclude  i  lavoratori   somministrati   dalla
possibilita'  di  essere  assunti  dalle  pubbliche   amministrazioni
utilizzatrici con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi
del comma 1 del medesimo articolo, sollevata, in riferimento all'art.
3 Cost., dal Tribunale di Massa, in funzione di giudice  del  lavoro,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA