per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 1,
e 623, comma 1, lettera a), del codice  di  procedura  penale,  nella
parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere
diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla  richiesta  di
rideterminazione  della  pena,   a   seguito   di   declaratoria   di
illegittimita'  costituzionale   di   una   norma   incidente   sulla
commisurazione del trattamento sanzionatorio,  annullata  con  rinvio
dalla Corte di cassazione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA