per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  manifestamente  inammissibili   le   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a),  numero
1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti  in
materia di reddito di cittadinanza e di  pensioni),  convertito,  con
modificazioni, nella legge  28  marzo  2019,  n.  26,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione,
quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 della Carta dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata  a  Nizza  il  7
dicembre 2000 e adattata  a  Strasburgo  il  12  dicembre  2007,  dal
Tribunale ordinario  di  Bergamo,  sezione  lavoro,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del  d.l.
n. 4 del 2019, come convertito, sollevate, in riferimento agli  artt.
2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,  n.  848,  dal
Tribunale di Bergamo, sezione lavoro,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA