per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non puo' superare di dieci volte tale ammontare», anziche' «[i]l valore giornaliero non puo' essere inferiore a 75 euro e non puo' superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale»; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA