per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981  n.  689  (Modifiche  al  sistema
penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero  non
puo' essere inferiore alla somma indicata dall'art.  135  del  codice
penale e non puo' superare di dieci volte tale  ammontare»,  anziche'
«[i]l valore giornaliero non puo' essere inferiore a 75  euro  e  non
puo' superare di dieci volte la  somma  indicata  dall'art.  135  del
codice penale»; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge  n.  689  del
1981, sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo  comma,  e  27,
terzo  comma,  della  Costituzione,  dal  Giudice  per  le   indagini
preliminari  del  Tribunale  ordinario  di  Ravenna  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge  n.  689  del
1981, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.,  in
relazione  all'art.  49,  paragrafo  3,  della  Carta   dei   diritti
fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), dal Giudice per le indagini
preliminari  del  Tribunale  ordinario  di  Taranto  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA