per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  47-quinquies,
commi  1,  3  e  7,  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative  della  liberta'),  nella  parte  in  cui  non
prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore  derivante
dalla protrazione dello stato di detenzione del  genitore,  l'istanza
di detenzione domiciliare  puo'  essere  proposta  al  magistrato  di
sorveglianza, che  puo'  disporre  l'applicazione  provvisoria  della
misura, nel  qual  caso  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA