ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,
e dell'allegato Piano socio sanitario regionale 2019-2023 della legge
della Regione Veneto 28 dicembre 2018, n. 48  (Piano  socio-sanitario
regionale 2019-2023), promosso dal Tribunale amministrativo regionale
per il Veneto nel procedimento vertente tra Anaao-assomed del  Veneto
- Associazione sindacale medici dirigenti del Veneto  e  altri  e  la
Regione Veneto, con ordinanza del 29 dicembre 2020, iscritta al n. 33
del registro ordinanze 2021 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti gli atti di costituzione della Anaao-assomed del  Veneto  e
della Regione Veneto; 
    udito nell'udienza  pubblica  dell'11  gennaio  2022  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi  gli  avvocati  Fabio  Corvaja  e  Federico   Pagetta   per
Anaao-assomed del Veneto, Andrea Manzi e Enrico Minnei per la Regione
Veneto; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 29 dicembre 2020 (reg. ord. n. 33 del 2021)
il Tribunale amministrativo regionale  per  il  Veneto  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,  della
legge  della  Regione  Veneto  28  dicembre  2018,   n.   48   (Piano
socio-sanitario regionale 2019-2023), nella  parte  in  cui  approva,
quale parte integrante della stessa legge regionale, il  Piano  socio
sanitario (PSSR) 2019-2023, nella  parte  in  cui  prevede  che,  per
garantire  l'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie  comprese  nei
Livelli  essenziali  di  assistenza  (LEA),  «le  aziende   sanitarie
possono,  in  via  eccezionale,   conferire   ai   medici   incarichi
individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento  di
funzioni ordinarie». Il PSSR prevede altresi'  che,  qualora  non  si
possano reperire medici in possesso della specializzazione richiesta,
la  selezione  possa  estendersi  a   medici   con   specializzazione
equipollente o affine;  ed  inoltre  prevede  che,  qualora  anche  i
suddetti medici non siano reperibili,  l'incarico  individuale  possa
essere conferito a medici  privi  del  diploma  di  specializzazione,
sulla base  di  linee  di  indirizzo  regionali  che  definiscono  le
modalita'  di  inserimento  dei  medici  all'interno   di   strutture
aziendali e di individuazione di ambiti di autonomia esercitabili con
tutoraggio del personale strutturato. Il PSSR prevede, infine, che le
Regioni possono organizzare  o  riconoscere  percorsi  formativi  per
l'acquisizione  di  competenze  teorico-pratiche  negli   ambiti   di
potenziale impiego dei medici privi del diploma di specializzazione. 
    2.- Le questioni di costituzionalita' nascono nell'ambito  di  un
giudizio relativo alla richiesta di annullamento  delle  delibere  di
Giunta che danno attuazione alla disposizione regionale  impugnata  e
definiscono le linee di indirizzo  regionali  per  l'inserimento  dei
medici  non  specialisti  nei  dipartimenti  di  emergenza  e   nelle
strutture aziendali; il giudice rimettente ha ritenuto  la  norma  in
contrasto con gli artt. 3, 32 e 117, commi  secondo,  lettera  l),  e
terzo, della Costituzione. 
    3.- Invero, secondo il TAR, la scelta organizzativa della Regione
Veneto di far fronte alla carenza di personale  medico  specializzato
presso  le  unita'  operative  del  pronto   soccorso   e   dell'area
internistica  con  contratti  a  tempo  determinato  di  medici   non
specializzati  e  non  iscritti  alle  scuole  di   specializzazione,
violerebbe  in  primo  luogo  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 15, comma 7, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421),  secondo  cui
alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso  per  titoli  ed
esami,  disciplinato  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  dicembre  1997,  n.  483  (Regolamento   recante   la
disciplina concorsuale per il  personale  dirigenziale  del  Servizio
sanitario  nazionale),  compresa  la  possibilita'  di  accesso   con
specializzazione di una disciplina affine; in relazione  all'art.  24
del d.P.R. n. 483 del 1997, che include tra i requisiti specifici per
il concorso il diploma di specializzazione; e, in relazione  all'art.
21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368  (Attuazione  della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e  di
reciproco riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE  che
modificano la direttiva 93/16/CE), che per l'esercizio dell'attivita'
di medico chirurgo di  medicina  generale  nell'ambito  del  Servizio
sanitario nazionale richiede il diploma di  formazione  specifica  in
medicina generale. 
    3.1.-   Infatti,   secondo   il   TAR   le   norme    interposte,
nell'individuare il possesso della specializzazione  quale  requisito
necessario per partecipare ai concorsi per l'accesso  alla  dirigenza
sanitaria, integrerebbero un principio  fondamentale  in  materia  di
tutela della salute, per l'importanza della formazione  professionale
del medico nello svolgimento delle sue funzioni, a cui le Regioni non
potrebbero derogare. 
    4.- Inoltre,  la  norma  impugnata,  consentendo  la  stipula  di
contratti di lavoro autonomo con medici privi di  specializzazione  e
senza durata predeterminata, sarebbe in  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento agli artt. 7,  commi
5-bis e 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche), che nella materia  «ordinamento  civile»,
di competenza esclusiva del legislatore  statale,  prevedono  che  le
pubbliche amministrazioni possono utilizzare contratti  di  lavoro  a
tempo  determinato  solo  per  specifiche   esigenze   di   carattere
temporaneo ed eccezionale, a cui non possono far fronte con personale
in servizio; contratti stipulabili solo con esperti di particolare  e
comprovata specializzazione e in relazione  a  progetti  specifici  e
determinati. 
    5.- Infine, la disposizione impugnata sarebbe  in  contrasto  con
l'art. 117, terzo comma, Cost. e  con  i  principi  di  coordinamento
della finanza pubblica, non essendo chiaro  se  il  reclutamento  del
personale estraneo alla pubblica amministrazione avvenga nel rispetto
dei limiti percentuali di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165
del 2001, nonche' in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., in  quanto
il sistema di reclutamento delineato dalla normativa nazionale  (art.
15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992; art. 24 del  d.P.R.  n.  483
del 1997 e art. 21 del d.lgs. n. 368 del  1999)  e'  funzionale  alla
tutela del diritto alla salute  e  all'attuazione  del  principio  di
uguaglianza per garantire l'uniformita' del trattamento normativo  ed
economico del personale sanitario assunto  con  contratto  di  lavoro
autonomo. 
    6.- Con atto depositato il 13 aprile 2021  si  e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Veneto  eccependo   l'inammissibilita'   delle
questioni  per  erronea  ricostruzione  del   quadro   normativo   di
riferimento, non essendo stato considerato il  contesto  emergenziale
in  cui  nasce  la  disposizione  censurata,  ne'  il  suo  carattere
eccezionale, residuale e recessivo,  volto  a  sopperire  alla  grave
situazione di carenza di personale medico specialistico in cui  versa
la Regione stessa. 
    6.1.- Inoltre, la Regione Veneto rappresenta  che  non  e'  stato
considerato che i contratti di lavoro autonomo sono stipulabili  solo
dopo aver verificato l'impossibilita' di assumere medici  specialisti
nell'area del pronto soccorso e della medicina interna o in  possesso
di diploma di specializzazione in discipline equipollenti o affini  e
previa frequentazione di un percorso formativo per i neoassunti,  che
svolgono l'attivita' sotto la supervisione di un tutor, ne' e'  stato
considerato che il contratto puo' sempre essere risolto  prima  della
scadenza, quando sia possibile assumere medici a tempo  indeterminato
specialisti nella disciplina richiesta  o  in  altra  equipollente  o
affine. 
    7.- La Regione, inoltre, ha eccepito  la  mancata  considerazione
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2019-2021), art. 1, commi 547 e seguenti, e della  legge  24
aprile 2020, n. 27 (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure  di  potenziamento
del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico   per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
da  COVID-19.  Proroga  dei  termini  per   l'adozione   di   decreti
legislativi),  che  prevedono,  rispettivamente,  l'ammissione   alle
procedure concorsuali degli specializzandi e la stipula di  contratti
di lavoro autonomo, di durata non superiore  a  sei  mesi,  anche  in
favore di coloro che non sono utilmente collocati  nelle  graduatorie
di cui all'art. 1, comma 547, della legge  n.  145  del  2018  e  dei
laureati  in  medicina  e  chirurgia  abilitati  all'esercizio  della
professione e iscritti agli ordini professionali, sino  al  2020,  in
ragione della situazione di emergenza pandemica. 
    8.- Quale ulteriore causa di inammissibilita' la  Regione  Veneto
ha dedotto l'erroneita' del presupposto  interpretativo,  poiche',  a
seguito dell'applicazione della legge  regionale  censurata,  non  si
instaura un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,  ma
un rapporto di lavoro  precario,  senza  equiparazione  del  percorso
formativo  della   specializzazione   con   un   percorso   formativo
alternativo  e,  comunque,   restano   escluse   alcune   specialita'
(anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del  dolore,  medicina
nucleare, radiodiagnostica, radioterapia e neuroradiologia). 
    9.- Infine, la  difesa  della  Regione  ha  eccepito  il  mancato
tentativo  di   interpretazione   costituzionalmente   conforme,   in
relazione al fatto che la norma censurata sarebbe diretta a garantire
diritti essenziali della persona, correlati  alla  funzionalita'  dei
pronto soccorso, e inoltre ha  contestato  il  difetto  di  rilevanza
della questioni  per  carenza  di  legittimazione  processuale  e  la
mancanza di interesse delle parti che hanno azionato  il  giudizio  a
quo, trattandosi di  un'associazione  di  medici  (Anaao-assomed  del
Veneto - Associazione sindacale medici dirigenti  del  Veneto)  e  di
alcuni medici specializzati e  di  uno  specializzando  privi  di  un
interesse attuale e concreto ad agire. 
    10.-  Nel  merito,  la  Regione  ha  rivendicato  di  aver  agito
nell'esercizio della propria competenza in materia di  organizzazione
dell'assistenza  sanitaria   ed   ospedaliera,   per   garantire   la
continuita' organizzativa del Servizio sanitario in via  eccezionale,
provvisoria, residuale e recessiva, ai sensi dell'art. 7  del  d.lgs.
n. 165 del 2001 e in linea con la legge n. 145 del 2018. 
    11.- L'assetto ordinamentale voluto dal legislatore nazionale non
sarebbe stato modificato, ne'  sarebbe  stata  incisa  la  disciplina
delle  professioni  sanitarie,  materia  di  competenza   legislativa
concorrente, poiche', come gia' affermato in relazione alle eccezioni
di inammissibilita',  il  ricorso  a  contratti  di  lavoro  autonomo
sarebbe residuale e recessivo, essendo possibile solo se,  e  fino  a
quando,  non  siano  disponibili  medici  specializzati,   anche   in
discipline equipollenti o affini, per far fronte alla  situazione  di
emergenza determinata dalla impossibilita' di assumere  personale  ai
sensi del d.lgs. n. 502 del 1992, del d.P.R. n. 483 del  1997  e  del
d.lgs. n. 368 del 1999, e salva la possibilita'  di  risolvere  anche
anticipatamente il contratto di lavoro  autonomo  con  i  medici  non
specializzati, qualora si renda disponibile personale in possesso del
requisito di specializzazione. 
    11.1.- Peraltro, i  contratti  a  tempo  determinato  interessano
medici  laureati  e  iscritti  all'albo  professionale,   dotati   di
specifiche  competenze  acquisite  durante  il  corso  di  laurea   e
sufficienti a compiere qualsiasi attivita'  clinico  sanitaria,  come
riconosciuto dal d.lgs. n. 368 del 1999, in coerenza con la direttiva
n. 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre
2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e con
il Decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 9 maggio 2018, n. 58 (Regolamento recante gli esami di  Stato
di abilitazione all'esercizio della professione di  medico-chirurgo),
che non escludono che il medico  abilitato  non  specializzato  possa
svolgere  la  professione  sanitaria  in   qualunque   ambito,   come
confermato dalla giurisprudenza di legittimita'. 
    11.2.- Inoltre, prosegue la Regione, andrebbe considerato  che  i
medici senza specializzazione vengono inseriti nei reparti di  pronto
soccorso previo percorso formativo sovrapponibile a quello dei medici
di  medicina  generale  per  l'attivita'   di   emergenza   sanitaria
territoriale in base alla deliberazione  della  Giunta  regionale  28
maggio  2018,  n.  767  (Approvazione  del  bando   ai   fini   della
partecipazione e realizzazione di un corso regionale  teorico-pratico
per il conseguimento dell'idoneita' all'esercizio  dell'attivita'  di
Emergenza Sanitaria Territoriale ex art. 96  dell'Accordo  Collettivo
Nazionale per la Medicina Generale 23.5.2005 e smi), per la  gestione
dei  cosiddetti  "codici  bianchi",  per  supplire  alle  carenze  di
organico dei pronto soccorso. 
    12.- La questione non  sarebbe  fondata  neppure  in  riferimento
all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 19 del d.lgs.
n. 165 del 2001, per violazione dei principi di  coordinamento  della
finanza  pubblica,  trattandosi  di  incarichi  diversi   da   quelli
dirigenziali di cui al parametro interposto e non comportando  alcuna
lievitazione della spesa, siccome  conferiti  sul  presupposto  della
carenza del personale medico specializzato in servizio attivo, mentre
in relazione agli artt. 3  e  32  Cost.  la  disposizione  censurata,
attraverso l'impiego di medici non specializzati, mirerebbe proprio a
garantire la tutela della salute. 
    13.- Nel giudizio di costituzionalita', con atto depositato il 13
aprile 2021, si e' costituita l'Anaao-assomed del Veneto,  ricorrente
nel giudizio principale, aderendo alle argomentazioni  dell'ordinanza
di  rimessione  e  chiedendo  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale della norma censurata, per contrasto con la  normativa
statale che richiede  la  formazione  specialistica  quale  requisito
necessario per l'inserimento dei medici nelle  strutture  ospedaliere
del Servizio sanitario nazionale e per  contrasto  con  la  normativa
statale che limita il ricorso ai contratti a termine  nella  pubblica
amministrazione alla necessita' di  conferire  progetti  specifici  e
determinati e per prestazioni temporanee e altamente qualificate, che
non sono state individuate dal PSSR 2019-2023. 
    14.- Infine, Anaao-assomed ritiene la questione fondata anche  in
riferimento agli  artt.  3  e  32  Cost.,  poiche'  il  rispetto  del
principio di uguaglianza e' particolarmente evidente in relazione  al
bene primario salute, la cui tutela va assicurata in modo uniforme su
tutto  il  territorio   nazionale,   e   perche'   solo   un'adeguata
preparazione specialistica garantirebbe il livello delle prestazioni. 
    15.- Con successive memorie le parti hanno  ribadito  le  proprie
argomentazioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per  il  Veneto  dubita
della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,  della  legge
della Regione Veneto 28 dicembre 2018, n. 48  (Piano  socio-sanitario
regionale 2019-2023), che approva  il  Piano  socio-sanitario  (PSSR)
2019-2023 quale parte integrante della stessa legge regionale,  nella
parte in cui autorizza la stipula di contratti di lavoro autonomo per
far fronte alle  carenze  di  personale  medico  specializzato  nelle
unita' operative di pronto soccorso e nell'area  internistica  e  per
poter utilizzare medici privi del requisito di  specializzazione;  il
PSSR, cui la legge regionale rinvia, prevede che il reclutamento  con
contratto di lavoro autonomo avvenga sulla base di linee di indirizzo
regionale che definiscono le modalita' di  inserimento  dei  suddetti
medici  nelle  strutture  aziendali  e  individuano  gli  ambiti   di
autonomia esercitabili dai medici non specialisti sotto il tutoraggio
del  personale  strutturato,  eventualmente   riconoscendo   percorsi
formativi per l'acquisizione delle competenze teorico pratiche  negli
ambiti  di  loro  potenziale  impiego;  infine,   il   PSSR   prevede
espressamente la  clausola  risolutiva  per  i  contratti  di  lavoro
autonomo stipulati con i medici non specializzati  qualora  risultino
disponibili all'assunzione i medici specializzati. 
    2.- Il TAR Veneto ritiene che il PSSR 2019-2023 violi  gli  artt.
3, 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento all'art.
15, comma 7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
(Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), all'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica  10  dicembre  1997,  n.  483
(Regolamento recante  la  disciplina  concorsuale  per  il  personale
dirigenziale del Servizio sanitario  nazionale)  e  all'art.  21  del
decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione   della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e  di
reciproco riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE  che
modificano  la  direttiva  93/16/CE),  poiche'   le   norme   statali
impongono, quale requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro
alle dipendenze dal Servizio sanitario nazionale, il  possesso  della
specializzazione; tale requisito verrebbe ad integrare  un  principio
fondamentale della materia «tutela della salute». 
    2.1.- La norma sarebbe, inoltre, in  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento agli artt. 7,  commi
5-bis e 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche),  poiche'  le  pubbliche  amministrazioni
possono utilizzare contratti di lavoro a tempo determinato  solo  per
specifiche esigenze, di carattere temporaneo ed  eccezionale,  a  cui
non possono far fronte con personale in servizio, e solo in favore di
esperti di particolare e comprovata specializzazione e in relazione a
progetti specifici e determinati. 
    2.2.- Infine, e' dedotto  il  contrasto  con  l'art.  117,  terzo
comma, Cost., in relazione all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n 165 del
2001, che stabilisce precisi limiti percentuali per  il  reclutamento
di personale estraneo alla pubblica amministrazione. 
    3.- La  Regione  Veneto,  costituita  in  giudizio,  ha  eccepito
l'inammissibilita' delle questioni per l'incompleta ricostruzione del
quadro normativo poiche' il TAR Veneto avrebbe omesso di  considerare
la recente flessibilizzazione  della  legislazione  statale,  laddove
consente l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario anche a  medici
specializzandi dell'ultimo anno di  corso  (art.  1,  comma  548-bis,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021»), o del penultimo anno ovvero a medici laureati e
abilitati all'esercizio  della  professione  (art.  2-bis,  commi  1,
lettera a, e 3, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  recante
«Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27). 
    4.- L'eccezione di inammissibilita' e' fondata. 
    5.- E' inadeguata la prospettazione del TAR  rimettente  laddove,
nell'individuare  la  normativa  statale  interposta   integrante   i
principi fondamentali in  materia  di  tutela  della  salute,  si  e'
riferito, non gia' alla situazione emergenziale che ha determinato la
legislazione  regionale,  ma  ai  diversi  requisiti  richiesti   per
l'immissione in ruolo del personale strutturato. 
    6.- L'ordinanza di rimessione ha,  infatti,  ignorato  il  quadro
evolutivo della  normativa  statale  sull'emergenza  sanitaria  e  la
relativa flessibilizzazione dei requisiti come disposto dall'art.  9,
comma 1, del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135  (Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per
la pubblica amministrazione), ove si stabilisce  che  «[f]ino  al  31
dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza  dei  medici  di
medicina generale,  nelle  more  di  una  revisione  complessiva  del
relativo sistema di formazione specifica i  laureati  in  medicina  e
chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di
formazione  specifica  in  medicina  generale,  possono   partecipare
all'assegnazione degli incarichi convenzionali,  rimessi  all'accordo
collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con  i
medici di medicina generale [...]». 
    6.1.- Parimenti e' stato ignorato dal rimettente l'art. 1,  comma
548-bis, della legge n. 145 del 2018, secondo cui le  aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale,  fino  al  31  dicembre  2022,
possono  assumere  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
determinato con orario a tempo parziale coloro i quali sono utilmente
collocati nella graduatoria di cui  al  comma  547,  che,  a  propria
volta, prevede l'ammissione alle procedure concorsuali per  l'accesso
alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina,  degli
specializzandi a partire dal  terzo  anno  del  corso  di  formazione
specialistica. 
    6.2.- Infine, non e' stato considerato l'art. 2-bis del  d.l.  n.
18  del  2020   che,   pur   riguardando   la   specifica   emergenza
epidemiologica da COVID-19, prevede che, per far fronte alle relative
esigenze straordinarie ed urgenti, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, fino al  perdurare  dello  stato  di  emergenza,
possono procedere al reclutamento di medici specializzandi,  iscritti
all'ultimo  e  al  penultimo  anno   di   corso   delle   scuole   di
specializzazione, anche ove non collocati nelle  graduatorie  di  cui
all'art. 1, comma 547,  della  legge  n.  145  del  2018,  conferendo
incarichi di lavoro autonomo, in deroga all'art. 7 del d.lgs. n.  165
del 2001, nonche' di laureati  in  medicina  e  chirurgia,  abilitati
all'esercizio  della  professione  medica  e  iscritti  agli   ordini
professionali. 
    7.-  Dall'esame  delle  suddette  disposizioni  emerge   che   il
legislatore statale ha previsto in  piu'  occasioni,  anche  per  far
fronte  alla  carenza  di  personale  sanitario   specializzato,   la
possibilita'  di  stipulare  contratti  a  termine  anche  di  lavoro
autonomo, talora per i soli specializzandi e talaltra per i  laureati
abilitati,  cosi'   da   fronteggiare   l'emergenza   con   soluzioni
temporanee. 
    8.- Invero, la risalente normativa statale  degli  anni  Novanta,
indicata come interposta dall'ordinanza di rimessione, si  poneva  in
un contesto  di  conclamato  eccesso  di  laureati  in  medicina;  al
contrario, va rilevato che l'introduzione del numero programmato  per
l'accesso alle facolta' di medicina e chirurgia  ha  determinato  uno
squilibrio tra la domanda e l'offerta di impiego. 
    L'aumento  dei  posti  nelle   facolta'   e   nelle   scuole   di
specializzazione sembra,  ora,  destinato  a  superare  le  descritte
emergenze,  che,  tuttavia,   attualmente   permangono   in   maniera
differenziata  sul  territorio,   con   particolare   riguardo   alle
specializzazioni collegate alla medicina  di  urgenza,  per  cio'  si
registra un permanente deficit di candidati. 
    Risulta decisiva la circostanza  del  mutamento  del  complessivo
quadro della indisponibilita' di sanitari specializzati da  destinare
alle strutture di  pronto  soccorso;  quadro  che,  infatti,  con  la
normativa  statale  piu'  recente  e'  addivenuto  a  consentire   il
contingente impiego di medici non specializzati. 
    9.- L'ordinanza di rimessione  avrebbe  dovuto  confrontarsi  con
questa   evoluzione   della   normativa   statale,   soprattutto   in
considerazione  del  fatto  che  l'adozione  della  legge   regionale
censurata  e'  stata  determinata   dalla   carenza   del   personale
specializzato particolarmente avvertito nel  settore  della  medicina
d'urgenza (come indicato nella delibere della Giunta regionale del 12
luglio  2019,  n.  1035,  recante  «Approvazione  delle  disposizioni
operative per l'efficientamento del modello organizzativo  di  Pronto
Soccorso ed individuazione delle azioni per il governo del  personale
di Pronto Soccorso»; e nella delibera della Giunta regionale  del  26
luglio 2016, n. 1224, recante  «Organizzazione  amministrativa  della
Giunta  regionale:   modifiche   all'assetto   organizzativo.   Legge
Regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificata dalla legge regionale
17 maggio 2016, n. 14»). 
    La circostanza si evince, non solo dai lavori  preparatori  della
suddetta legge regionale censurata, ma dalle  stesse  previsioni  del
PSSR 2019-2023 che, infatti, autorizza la stipula  dei  contratti  di
lavoro autonomo  con  medici  laureati  e  abilitati  solo  dopo  che
l'Azienda  abbia  «a)   accertato   l'impossibilita'   oggettiva   di
utilizzare le risorse umane  disponibili  al  suo  interno  anche  in
relazione al ricorso a tutti  gli  istituti  previsti  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; b) accertato
l'assenza  di  valide  graduatorie  di  concorso  pubblico  o  avviso
pubblico,  cui   attingere   per   eventuali   assunzioni   a   tempo
indeterminato o a tempo determinato; c) accertato, pur in presenza di
graduatorie di  cui  alla  precedente  lettera  b),  il  rifiuto  del
personale    utilmente    collocato    nelle    stesse    graduatorie
all'assunzione; d) indetto, nell'ipotesi di assenza  di  graduatorie,
procedure  per  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  o
determinato, in rapporto alla natura permanente  o  temporanea  delle
funzioni che deve garantire [...]». 
    10.- Il mancato confronto con  il  complessivo  quadro  normativo
statale  di  riferimento  comporta  un'insufficiente  motivazione  in
ordine alla non manifesta infondatezza con riferimento ai presupposti
che consentono di ricorrere  alla  stipula  di  contratti  di  lavoro
autonomo per far  fronte  alla  carenza  di  personale  medico  nelle
strutture sanitarie, con conseguente inammissibilita' della questione
sollevata (ex multis, sentenza n. 27 del 2015). 
    11.- Parimenti inammissibile e' la censura riferita al  contrasto
con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art.  19,  comma
6,  del  d.lgs.  n.  165  del  2001,  non  essendosi  il   rimettente
confrontato con la specifica previsione  del  PSSR  che  prevede  che
«[r]estano  salve,  per  quanto  non  diversamente  disciplinato  nel
presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti  di  lavoro
autonomo contenute nell'articolo 7, comma 5-bis e seguenti del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165», cosicche'  la  verifica  del  rispetto  delle
percentuali massime di assunzione, a ben vedere,  e'  rinviata  dalla
disposizione in esame al momento della stipula dei singoli  contratti
di lavoro autonomo. 
    12.- Infine, sono  inammissibili,  in  quanto  non  autonomamente
argomentate rispetto alla  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., anche le censure riferite agli artt. 3 e 32 Cost.