per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale del  combinato  disposto
degli artt. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega  al
Governo per la tutela dei diritti patrimoniali  degli  acquirenti  di
immobili da costruire); 1, comma 1, lettera d)  e  9,  comma  1,  del
decreto legislativo 20 giugno  2005,  n.  122  (Disposizioni  per  la
tutela dei diritti  patrimoniali  degli  acquirenti  di  immobili  da
costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), nella parte in
cui non riconoscono il  diritto  di  prelazione  anche  alle  persone
fisiche che abbiano acquistato  prima  che  sia  stato  richiesto  il
permesso di costruire. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA