per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara ammissibile la  richiesta  di  referendum  popolare  per
l'abrogazione delle seguenti disposizioni: art.  192,  comma  6,  del
regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),
limitatamente alle parole: «, salvo che per tale passaggio esista  il
parere favorevole del consiglio superiore della  magistratura»;  art.
18, comma 3, della legge 4  gennaio  1963,  n.  1  (Disposizioni  per
l'aumento degli organici della Magistratura  e  per  le  promozioni);
art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30  gennaio  2006,  n.  26,
recante  «Istituzione  della  Scuola  superiore  della  magistratura,
nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli  uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei  magistrati,
a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge  25  luglio
2005, n. 150», limitatamente alle parole: «nonche' per  il  passaggio
dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa»; art.  11,
comma 2, del decreto legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  recante
«Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,  n.
150», limitatamente alle  parole:  «riferita  a  periodi  in  cui  il
magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti»; art.  13  del
d.lgs.  n.  160  del  2006,  riguardo  alla  rubrica  del   medesimo,
limitatamente alle parole: «e passaggio dalle funzioni  giudicanti  a
quelle requirenti e viceversa», e  ai  commi  1,  limitatamente  alle
parole:  «il   passaggio   dalle   funzioni   giudicanti   a   quelle
requirenti,», 3, 4, 5 e 6; art. 3,  comma  1,  del  decreto-legge  29
dicembre 2009 n. 193 (Interventi urgenti in materia di  funzionalita'
del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni, in legge  22
febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle  parole:  «Il  trasferimento
d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del  presente  comma
puo' essere disposto anche in  deroga  al  divieto  di  passaggio  da
funzioni  giudicanti  a  funzioni  requirenti  e  viceversa  previsto
dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160»; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per  il
referendum costituito presso la Corte di cassazione, con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA