per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale del  combinato  disposto
degli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e
30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960,  n.
570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione  degli
organi delle  Amministrazioni  comunali),  nella  parte  in  cui  non
prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza
di entrambi i sessi nei comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA