per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 30, comma 1,  lettera  g),  numero  1),  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi  imponibili,
per  razionalizzare,   facilitare   e   potenziare   l'attivita'   di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega  al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per  reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e  del  conto
fiscale), 32, comma 3, e 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 (Disposizioni sul  processo  tributario  in  attuazione  della
delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 101,  111  e  136
della  Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA