per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  5,  comma  3,  della  legge  della  Regione
Siciliana 31 maggio 1994, n. 17  (Provvedimenti  per  la  prevenzione
dell'abusivismo edilizio e  per  la  destinazione  delle  costruzioni
edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento  all'art.  14,
comma 1, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana),  convertito
nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt.  9  e
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Consiglio  di
giustizia amministrativa per la Regione Siciliana,  con  le  sentenze
non definitive indicate in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17
del 1994, sollevata, in riferimento agli artt.  3  e  97  Cost.,  dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione  Siciliana,  con
le sentenze non definitive indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                     Ordinanza letta all'udienza del 23 febbraio 2022 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  5,  comma  3,  della  legge  della  Regione
Siciliana 31 maggio 1994, n. 17  (Provvedimenti  per  la  prevenzione
dell'abusivismo edilizio e  per  la  destinazione  delle  costruzioni
edilizie abusive esistenti), promosso con sentenza non definitiva del
Consiglio di  Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,
iscritta al n. 163 reg. ord. del 2021  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 27 ottobre 2021. 
    Rilevato che nel giudizio  si  e'  costituita  C.  B.,  con  atto
depositato fuori termine, il 26 novembre 2021; 
    che  la  parte   lamenta   preliminarmente   «l'omessa   notifica
dell'ordinanza di rimessione - atto  di  promovimento  ed  il  numero
della stessa, da parte della Segreteria del giudice a quo»; 
    che C. B. afferma inoltre di  essere  stata  «nell'impossibilita'
materiale di potere conferire mandato e procura  speciale  ai  propri
difensori nel periodo compreso tra  il  12  ed  il  23  novembre  per
ragioni di salute», a sostegno  delle  quali  allega  un  certificato
medico; 
    che la parte chiede, dunque, «la  rimessione  in  termini  o,  in
subordine, di ritenere ammissibile la sua costituzione in giudizio». 
    Considerato che C. B. si e' costituita nel presente  giudizio  il
26 novembre 2021, dunque oltre il termine fissato dall'art.  3  delle
Norme integrative per i giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale
(termine che  scadeva  il  16  novembre  2021,  dato  che  l'atto  di
promovimento e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  27
ottobre 2021); 
    che, secondo la giurisprudenza costante  di  questa  Corte,  tale
termine ha  carattere  perentorio  con  conseguente  inammissibilita'
della costituzione tardiva (ex multis, sentenza n. 243 e ordinanza n.
236 del 2021); 
    che, quanto alle specifiche circostanze  dedotte  dalla  parte  a
sostegno dell'ammissibilita' della costituzione o della rimessione in
termini, in primo luogo, dall'esame del fascicolo del giudizio a  quo
risulta che l'avviso di deposito dell'atto di promovimento  e'  stato
regolarmente notificato alla parte; 
    che, in secondo luogo, quanto all'omessa comunicazione del numero
assegnato all'atto di promovimento nel registro ordinanze  di  questa
Corte (che avrebbe impedito la sua ricerca nell'indice della Gazzetta
ufficiale - Serie speciale "Corte costituzionale"), occorre rilevare,
da un lato, che la segreteria del giudice a  quo  non  ha  un  simile
onere e, dall'altro, che la mancata conoscenza di  tale  informazione
non impedisce una consultazione proficua della Gazzetta Ufficiale; 
    che il precedente di questa Corte citato dalla parte  a  sostegno
dell'istanza (sentenza n. 285 del 2016 e ordinanza allegata)  non  e'
conferente, perche' ha per oggetto  la  declaratoria  in  udienza  di
ammissibilita'  di  una  costituzione  tardiva,  «in  relazione  alla
dedotta irregolarita' della notifica»; 
    che,  infine,  il  certificato  medico  prodotto   dalla   parte,
attestando che C. B. e' stata «affetta da lombosciatalgia persistente
con deficit deambulatorio» dal 12 novembre 2021 al 23 novembre  2021,
non e' idoneo a dimostrare un'assoluta impossibilita' di conferire la
procura, perche', anche prescindendo dal  fatto  che  il  periodo  di
malattia indicato non copriva l'intero arco temporale a  disposizione
della parte per  la  costituzione,  un  «deficit  deambulatorio»  non
impediva di per se' il conferimento della procura; 
    che, pertanto, la costituzione in giudizio di C. B.  deve  essere
dichiarata inammissibile. 
 
                          Per Questi Motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di C. B. 
 
                  F.to: Giuliano Amato, Presidente