per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  46,  comma
5, primo periodo, della legge della Regione Liguria 22 gennaio  1999,
n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto  idrogeologico),  come
aggiunto dall'art. 1 della legge  della  Regione  Liguria  7  ottobre
2008, n. 35, recante «Modifica alla legge regionale 22 gennaio  1999,
n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)»; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 46, comma 5, secondo  periodo,  della  legge
reg. Liguria n. 4 del 1999, come aggiunto  dall'art.  1  della  legge
reg. Liguria n. 35 del 2008, che prevede  l'obbligo  di  tabellazione
dei boschi percorsi da incendi,  promossa,  in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera  s),  della  Costituzione,  in  relazione
all'art.  10,  comma  1,  della  legge  21  novembre  2000,  n.   353
(Legge-quadro in materia di incendi  boschivi),  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2022. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE