per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 5, primo periodo, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante «Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)»; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, come aggiunto dall'art. 1 della legge reg. Liguria n. 35 del 2008, che prevede l'obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2022. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE