per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 517 del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito  alla
contestazione di reati  connessi  a  norma  dell'art.  12,  comma  1,
lettera b), cod. proc. pen., la facolta' dell'imputato di  richiedere
la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento
a tutti i reati contestatigli. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA