per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 538 del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede che  il  giudice,
quando pronuncia  sentenza  di  proscioglimento  per  la  particolare
tenuita' del fatto, ai sensi dell'art.  131-bis  del  codice  penale,
decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del  danno
proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e  seguenti  cod.
proc. pen. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA