per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo
2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro  a  tempo
indeterminato a  tutele  crescenti,  in  attuazione  della  legge  10
dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo  comma,  della  Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 24 della  Carta  sociale  europea,
riveduta,  con  annesso,  fatta  a  Strasburgo  il  3  maggio   1996,
ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30,  dal
Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del  lavoro,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2022. 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI