per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2017.  Legge  di  stabilita'
regionale),  limitatamente  alle  parole   «[p]er   le   liquidazioni
deficitarie, con decreto del Presidente della  Regione  si  fa  luogo
alla liquidazione coatta amministrativa»; 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, della legge  reg.  Siciliana
n. 8 del 2017. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                  Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA