per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  ottavo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme  in  materia  pensionistica),  in  combinato
disposto  con  l'art.  24  della  legge  26  luglio  1984,   n.   413
(Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi),  nella  parte
in  cui  tali  norme   non   consentono   la   neutralizzazione   del
prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n.  413  del
1984 per il  calcolo  della  pensione  di  vecchiaia  in  favore  dei
lavoratori marittimi che abbiano  raggiunto  il  diritto  a  pensione
quando il suddetto prolungamento determini un  risultato  sfavorevole
nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 settembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA