per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA