per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della  legge
della Provincia autonoma di  Trento  4  agosto  2015,  n.  15  (Legge
provinciale per il governo del territorio), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale  di  giustizia
amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                  Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA