per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 22, cod. strada, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice di pace di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA