per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 176, comma 22, del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  sollevate,  in
riferimento agli artt. 24 e 27, secondo  comma,  della  Costituzione,
dal Giudice di pace di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 176, comma 22, cod.  strada,  sollevata,  in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice  di  pace  di  Firenze  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA