per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione», sollevate, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, nonche' agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del r.d. n. 733/1931», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, e 42 Cost., nonche' agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2023. Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA