per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  6  della  legge  22  maggio  1975,  n.  152
(Disposizioni a tutela dell'ordine  pubblico)  «nella  parte  in  cui
impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di
estinzione del reato per oblazione», sollevate, in  riferimento  agli
artt. 27, secondo comma, e 42,  secondo  comma,  della  Costituzione,
nonche' agli artt. 11 e 117, primo comma,  Cost.,  questi  ultimi  in
relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU,  17  e  48
della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,   dal
Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    2) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della  legge  n.
152 del 1975  «nella  parte  in  cui  prevede  come  obbligatoria  la
confisca delle armi anche in relazione alla  contravvenzione  di  cui
dell'art. 38 del r.d. n. 733/1931», sollevate,  in  riferimento  agli
artt. 3, 27, e 42 Cost., nonche' agli artt. 11 e  117,  primo  comma,
Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU,  17
e 49, paragrafo 3, CDFUE, dal Tribunale ordinario di Milano,  sezione
sesta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2023. 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA