per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma  3,  secondo  periodo,
della  legge  della  Regione  Siciliana  31  maggio   1994,   n.   17
(Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e  per  la
destinazione   delle   costruzioni   edilizie   abusive   esistenti),
sollevata, in riferimento all'art. 14, comma 1, lettera n), del regio
decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455,  recante  «Approvazione
dello  statuto  della  Regione  siciliana»,  convertito  nella  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 9 e 117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione,  dal  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana con le sentenze  indicate  in
epigrafe; 
    2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma  3,  secondo  periodo,
della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in  riferimento
agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio  di  giustizia  amministrativa
per la Regione Siciliana con le sentenze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria