per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Veneto 21 settembre 2021, n. 27 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilita', lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente); 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e sesto, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2023. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA