per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dei  commi  1-bis  e
7-bis dell'art. 93 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285
(Nuovo codice della strada), introdotti dall'art.  29-bis,  comma  1,
lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113
(Disposizioni urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni  sequestrati  e  confiscati  alla   criminalita'   organizzata),
convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dei commi 1-ter, 1-quater e 7-ter  dell'art.  93  cod.
strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e
2), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2023. 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA