per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12,  comma  5,
del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina
degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e
della procedura per la loro applicabilita',  nonche'  modifica  della
disciplina in tema  di  incompatibilita',  dispensa  dal  servizio  e
trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art.  1,  comma
1, lettera f), della legge 25 luglio  2005,  n.  150»,  limitatamente
alle parole «o che incorre in  una  condanna  a  pena  detentiva  per
delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia
stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale  o
per  la  quale  sia  intervenuto  provvedimento   di   revoca   della
sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA