per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice». Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA