IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sui ricorsi in appello nn.
 3240/97 e 4583/97 proposti:
     il primo (n.  3240/97)  dai  signori:  Brizzi  Antonio,  Allegria
 Andrea, Belloni Giancarlo, Bertano Marco, Bertano Mauro, Biggi Paolo,
 Boriassi  Riccardo,  Bruni Leonardo, Cossu Gian Carlo, Denevi Angelo,
 Germano Cristian, Gianardi Luciano, Gilone Alfredo, Giustini Roberto,
 Grassi Roberto, Lagazzi Paolo, Lagazzi Rodolfo, Lazzarelli  Fabrizio,
 Magliulo  Carlo,  Masi  Roberto,  Maurelli  Luca,  Melillo  Vincenzo,
 Mezzeta Pier Giorgio, Michelucci Francesco, Musso Francesco, Paoletti
 Alberto, Paoletti Giancarlo, Ricci Guido, Sengiali Geremia, Venturini
 Mario, Violani Vincenzo, Zanchetta  Piero,  Maurelli  Paolo,  Armetta
 Federico,  Benigno  Vincenzo,   Bocchetti Antonio, Boscaratto Franco,
 Calo' Gerardo, Morano Andrea,  Nasari  Gianfranco,  Orsogna  Michele,
 Piasentin   Gianni,   Canuti  Ivano,  Capannari  Stefano,  Gioacchini
 Giancarlo,  Marconi  Marco,  Marinelli  Stefano,   Matteucci   Paolo,
 Mengarelli  Mauro,  Paci  Renzo,  Rinaldi Franco, Rossi Gino, Scaloni
 Danilo, Gobbi Fausto,  Alesi  Tonino,  Cipolletti  Stefano,  Ferretti
 Carlo,  Gatti Gianfranco, Saracini Alessandro quale erede di Saracini
 Luciano,  Beccaro  Raffaele,  Caccavali  Vincenzo,  Mazza   Pasquale,
 Calabrese  Vincenzo,  Colaianni  Gaetano,  De  Gennaro  Francesco, De
 Santis Giacomo, Girone Raffaele, Maggio Michele, Spagnoletti Antonio,
 Spilotros Giuseppe, Spizzico Vito,  Tiofilo  Donato,  Bozzi  Carmine,
 Lecci Antonio, De Lorenzo Pasquale, Guadalupi  Vincenzo, Rizzo Paolo,
 Ruggiero   Otello,  Ruggiero  Vincenzo,  Ambrosiano  Annibale,  Arace
 Cosimo, Ciccone Aldo, D'ippolito Angelo, D'ippolito  Basso,  Liccardo
 Giuseppe,   Marino   Domenico,  Vizzardi  Pardo  Antonio,  De  Nicola
 Floriano, Picenardi Ermes, Alviggi Alfredo, Bassini Gabriele, Berneri
 Fabio, Bonvini Gino, Bonvini Mauro, Capelli Enrico, Folleghi Giorgio,
 Fontana Giuseppe, Fornari  Fausto,  Lotito  Vincenzo,  Maggi  Franco,
 Manni  Luigi,  Milanesi  Antonio,  Tortini  Giuseppe,  Tortini Marco,
 Catalani Paolo, Ingra Vincenzo, La Tragna Michele,  Messina  Filippo,
 Quintabai Luca, Balestrazzi Ivano, Baraldi Roberto, Barducco Germano,
 Beccati  Fabrizio,  Borgatti Claudio, Brandolini Giuseppe, Brandolini
 Massimo, Cariani Marco, Cariani Riccardo, Cariani Stefano, Castellani
 Andrea, Donegai Marco, Fiocchi  Massimo,  Forlani  Alberto,  Galliera
 Gianfranco, Gualandra Canzio, Mari Riccardo, Marzola Riccardo, Milani
 Raffaele,  Morara  Alessandro,  Moretti  Franco,  Oseliero Rino, Pazi
 Danilo, Pirani Stefano, Protasi Davide,  Rambaldi  Manuele,  Rambaldi
 Paolo,  Rizzati  Marco,  Scrignoli    Maurizio, Sitta Sauro, Tampieri
 Mauro, Zampini Oscar, Alberghini Giancarlo, Ble' Luca, Bovina Erasmo,
 Cappelli  Enrico,  Ferioli  Nemore,   Fortini   Giuseppe,   Gallerani
 Giuliano,   Gilli   Alessandro,  Gollini  Luciano,  Mantovani  Marco,
 Montanari Roberto, Rinaldi Enrico, Tassi  Franco,  Aliprandi  Franco,
 Baldi  Davide,  Balestra  Cosimo,  Buoso  Adriano,  Chiarini Antonio,
 Efrati  Giseppe,  Forlani  Marco,  Franzoso  Paolo,  Mantovani  Enea,
 Maranini  Paolo,  Menegatti  Franco,  Poletti Giuliano, Sacchi Carlo,
 Servadio Andrea,  Tagliatti  Luciano,  Tagliatti  Tomaso,  Zappaterra
 Valerio,  Magri  Gianluca, Nardini Marco, Chioatto Aggeo Esau, Albino
 Giovanni,   AlbinoPaolo,   Alessandri   Giuliano,  Allegretti  Giudo,
 Antolini Germano, Antonelli Arturo, Arena Giovanni, Avvenente  Bruno,
 Barabino  Marco,  Barilli Vittorio, Barotti Ermanno, Barottino Mario,
 Be'nsi Sergio, Benzo Antonio,  Beri  Gianpaolo,  Bettinelli  Umberto,
 Bettini  Alessandro, Biagiotti Roberto, Bindotti Lucio, Boasso Marco,
 Bottesini Carlo, Bozzano Lorenzo,  Brandi  Mauro,  Bruno  Alessandro,
 Burlando Giovanni,
  Bussi   Claudio,   Cafasso  Pietro,  Calvanese  Giuliano,  Calvanese
 Virginio, Canella Luigi, Canessa Mauro,  Canevello  Alberto,  Caniato
 Fabrizio,   Canneva  Giuseppe,  Carbone  Franco,  Carbone  Giancarlo,
 Carbone  Giorgio,   Cardella   Diego,   Cardella   Leonardo,   Carena
 Bartolomeo,  Castelli  Luciano,  Cavriani  Marco, Ceccherini Alfredo,
 Cervetto Attilio, Ciappina Giuseppe, Citernesi  Costantino,  Collalti
 Gino, Corda Walter, Da Riva Claudio, De Benedetto Domenico, Deferrari
 Bartolomeo,   Dellacasa  Eros,  Delucchi  Mario,  Ferrando  Giovanni,
 Ferrando Luigi, Ferrari  Francesco,  Filippi  Mario,  Fossa  Attilio,
 Gaggero   Giovanni,   Garofoli   Enrico,  Giorgini  Giorgio,  Giudice
 Giovanni,  Giudice  Luigi,  Gori  Tito,  Gorrino  Roberto,  Guglielmo
 Sebastiano,  Magni  Angelo,  Maiani  Mauro, Mannias Luciano, Manfredi
 Guido, Mangini Roberto, Mantovani Emanuele, Margini  Luciano,  Marini
 Marino,  Massai  Giorgio,  Matarese  Bartolomeo,  Merendino Giuseppe,
 Milani Antonio, Milletti Roberto, Monticelli Angelo,  Mura  Maurizio,
 Muzio  Giovanni,  Parmense Giovanni, Parodi Ilario, Pastorino Fulvio,
 Pastorino Luciano, Perelli Giorgio, Pinnizzotto  Ivano,  Po  Antonio,
 Rebora  Carlo,  Rebora  Daniele,  Rechichi  Giuseppe, Repetto Sandro,
 Salvi  Giordano,  Santangelo   Andrea,   Santarsia   Nicola,   Semino
 Giampiero,  Sette  Michele, Speranza Emidio, Timon Gaetano, Truscello
 Antonino,  Vergari  Luca,  Fadda  Claudio,  Lesina  Giuseppe,  Parodi
 Stefano,  Franzot  Ferruccio,  Battistutta  Fulvio,  Cecutta  Alvaro,
 Mozetic Ivo,  Nadali  Mauro,  Petri  Elio,  Petri  Walter,  Simonetti
 Corrado,  Toros  Renato,  Visintin Dario, Venturini Valmore, Maniacco
 Italo,  Scuderi  Angelo,   Zuppello   Giovanni,   Marchio'   Roberto,
 Bonsignori  Fabrizio,  Montigi'ani  Alessandro, Moroni Alessio, Santi
 Marco, Iurescia Lucio, Scateni  Marco,  Cosentini  Rosario,  Profetti
 Paolo,   Angeli  Lino,  Bondi  Manlio,  Cargiolli  Maurizio,  Disanto
 Alberto, Della Valle Gabriele, Donati Guglielmo, Duranti Nello,  Masi
 Roberto,   Paita  Sergio,  Petacchi  Domenico,  Pucciarelli  Alfredo,
 Venturini Marco, Vescovi Flavio, Scozzaro Letterio,  Abate  Giuseppe,
 Abate  Nicola,  Accardo  Salvatore,  Alibrandi  Giovanni,    Andaloro
 Francesco, Arena Francesco, Bebba Pietro, Bombaci Francesco, Calabroi
 Giuseppe, Camardella  Rosario, Cariddi Candeloro, Crisafulli Gaetano,
 Cuciti Stefano, Diandrea Sebastiano, Danzi Oreste, De Salvo  Giacomo,
 Denaro  Giovanni,  Di  Pietro  Claudio,  Di  Pietro  Nicola,  Feminoi
 Stefano, Gazzara Giovanbattista, Greco  Andrea,  Interdonato  Nunzio,
 Leonardi  Giuseppe, Livio Antonio, Lucchesi Orazio, Maceli Salvatore,
 Macrii Giuseppe, Mangano Paolo,  Mata'  Giovanni,  Miuccio  Domenico,
 Portovenero   Luciano,   Raneri   Giovanbattista,  Scaffidi  Michele,
 Scozzaro  Vincenzo,  Sottile  Salvatore,  Vaccarino  Angelo,  Vadala'
 Giovanni,  Vadala'  Santi,  Villari Marcello, Cambria Giuseppe, Abate
 Angelo, Andriolo Salvatore, Biondo Daniele, Capri  Pietro,  Ciliberto
 Andrea,  Corona  Antonino,  Crisafulli  Marcello, Diagostino Rosario,
 Delia Giovanni, Giacopello Andrea, Greco Pietro, Luca' Antonino, Maio
 Francesco, Staiti  Antonino,  Terranova  Giuseppe,  Verdura  Erminio,
 Abbondio    Giuseppe,  Barone  Vincenzo,  Canalella  Tanino, Canevara
 Giovanni,  Caramia  Pietro,  Casale  Massimo, Del Grande Loris, Dolci
 Maurizio, Fertonani Fabio, Gatti Omar, Iacono  Sergio,  Ianni  Marco,
 Labbate  Pino,  Lanzi Egisto, Lucano Concetto, Opessi Egidio, Passoni
 Massimo, Pezzoni Maurizio, Risso Pierluigi, Santagata Giuliano, Sapia
 Calogero, Sapia Gaetano, Sartirana Fabio, Sfondrini Luciano, Siviglia
 Michele, Susani Massimiliano, Toscanelli Savinio, Ballerini Alfonso,
  Barlocco  Corrado,  Castiglioni   Giancarlo,   Chieregato   Daniele,
 Chinnici Franco, Dall'ava Augusto, Fossati Fabrizio, Gariboldi Dario,
 Lomartire  Cosimo,  Lupi  Francesco, Maggioni Giorgio, Merenda Mario,
 Raimondi  Cosimo,  Sartoris  Mario,  Scarcia   Michelangelo,   Truzzi
 Daniele,  Dones  Ernesto,  Baroni  Giacomo,  Bianchi  Enzo,  Borlacco
 Giancarlo, Bugna Danilo, Cappelli Giuseppe,  Carelli  Mario,  Carollo
 Michele,  Casati  Angelo,  Conti  Federico,  Corradi  Oreste, Dabbeni
 Giuliano,  Dodesini  Luigi,  Fabbri  Gualtiero,   Gariboldi   Angelo,
 Gregotti  Mario,  Introini Alberto, Mariuzzo Sileno, Mattiuzzo Bruno,
 Ottini  Epifanio, Pigozzi Luigi, Piloni Bernardo, Riccardi  Vincenzo,
 Sandoli   Giuseppe,   Vergani  Erminio,  Zaccarin  Donato,  Ballerini
 Gianluigi, Bernasconi Silvano, Bezza Luigi, Biral  Antonio,  Catalano
 Giuseppe,   Cerutti    Antonio,  Codecasa  Leone,  Colombo  Giuseppe,
 Corradini Ivano, Dell'olio  Gaetano,  Fiana  Bruno,  Frige'  Camillo,
 Garavaglia  Enrico,  Gaspari  Alessandro,  Granata Virginio, Manfredi
 Giuseppe,  Menan  Franco,  Monzio  Compagnoni   Raimondo,   Pollastri
 Claudio,  Polloni  Gianfranco,  Redaelli  Rodolfo, Ruggieri Emanuele,
 Sala  Oreste,  Tilotta  Francesco  Paolo,  Vajani  Renato,   Visintin
 Silvano,  Ardesi Luciano, Barisoni Italo, Bonfanti Valentino, Cagnoni
 Aldo, Cantoni Giuseppe, Canuto Pompeo,  Colombo  Giovanni,  Corte  De
 Checco  Mario,  Di  Marino  Pasquale,  Mereghetti Ambrogio, Miramonti
 Antonio,  Monguzzi  Ampellio,  Pedrazzi   Alfio,   Rossini   Giacomo,
 Seminerio  Antonino  Antonio,  Tironi  Angiolino,  Zennaro Francesco,
 Plebani Anna quale erede di Abondio   Pietro, Sardella  Egidia  quale
 erede  di  De  Pasquale  Antonio,  Anelli  Carlo, Bragagnolo Armenio,
 Brunelli Manfredo, Campari Pietro, Cariato Franco,  Carini  Vittorio,
 Ceschel  Mirco,  Chiara  Sergio,  Colnaghi  Enrico,  Corti  Giuseppe,
 Ferrari Silvano, Festa Alessandro, Galvan Antonio,  Gilioli  Antonio,
 Ianni Bruno, Leva Genesio, Manco Giovanni, Marconi Filippo, Palladini
 Angelo,  Penati Adelfo, Romualdi Mirio, Sala Romano, Sammarchi Primo,
 Saviola Danilo, Turcati  Moiraghi  Cesarino,  Vicardi  Angelo,  Abdel
 Mohsen  Hafez Amir, Acerbi Giuseppe,Ambrico Francesco, Bofanti Mauro,
 Buttu Piero, Carozzi Paolo, Cecolin Romano,  Ciantra  Roberto,  Cioni
 Arturo,  Clerici  Clemente,  De  Gregorio  Ciro, Farina Walter, Gatti
 Paolo Eugenio, Gianotti Mauro,  Grechi    Giancarlo,  Guerini  Fulvio
 Rolando,  Liolli Luigi, Maistrello Antonino, Mattiuzzo Stefano, Mauri
 Pierluigi, Minoia Alfonso,  Nava  Roberto,  Ottomano  Paolo,  Rossini
 Massimiliano, Salvatori Alessandro, Sangalli Maurizio, Sterlino Enzo,
 Stucchi  Massimo, De Vincentis Michele, Cortelloni Paolo, Gatti Gino,
 Girone Fabrizio,  Lamberti  Fabio,  Loschi  Renato,  Manzini  Angelo,
 Merighi  Mirco, Parrino Alberto, Tebarelli Dante, Cacciuolo Vincenzo,
 Cipollaro Clemente, Colantuono Angelo,  Esposito  Valentino,  Antonio
 Izzo  Vincenzo, Palumbo Luigi, Rubino Bologna Aldo, Amabile Giovanni,
 Amato  Pietro,  Arrichiello  Giuseppe,  Balzano  Raffaele,   Calcagno
 Vincenzo,  Carboncino Antonio, Castaldo Biagio, De Domenico Vincenzo,
 De Rosa Silvio, Graziano Gennaro, Lana   Salvatore,  Liardo  Vicenzo,
 Lunadei  Mario,  Mauro  Raffaele, Mautone Francesco, Messina Eduardo,
 Mirabile  Ciro,  Morvillo  Francesco,  Piccolo  Pasquale,  Servodidio
 Giuseppe,  Simeone  Alfredo,  Troncone Mario, Valente Ciro, Tortorici
 Angelo Enrico, Bray Emanuele, Norrito Giosuei, Rozzi Marco,  Alberici
 Renato,  Archenti  Franco,  Arigoi  Rosario, Belli Fabrizio, Bertozzi
 Oldenio, Biggi Luigi, Bigi  Oreste,  Bocedi  Leo,  Bonezzi  Giordano,
 Brevini  Mauro,  Bursi  Claudio,  Caiumi  Tiziano,  Casoli Gue rrino,
 Dallaglio  Franco,  Dolci  Pier  Paolo,   Ferrari   Giuseppe,   Ferri
 Gianfranco,  Fornaciari Lauro, Giacopelli Tarcisio, Gibertini Ulisse,
 Giovanardi Sauro, Guerra Sergio,  Guidi  Giovanni,  Landini  Martino,
 Lupica  Roberto,  Morlini  Dario,  Morlini Pio, Pergreffi Gianfranco,
 Prandi Emilio, Rossi Giovanni, Sgro Antonio, Tamburini Ermes, Tamelli
 Gian Paolo, Viappiani Renato, Mazza Luca, Tamagnini Giuliano Bamberga
 Roberto, Aurili Claudio, Belleggia Sandro,  Biagioli  Gino,  Biagioli
 Stefano,    Cappellano  Domenico,  Carocci  Giorgio,  Carrara Duilio,
 Colangeli Claudio, De Simoni Marco, Di Lorenzo   Alessandro,  Ferruti
 Claudio,  Gallina  Maurizio,  Giovannotti  Adelino, Gregori Vittorio,
 Iarussi Luciano,  Liverani  Claudio,  Liverani  Giancarlo,  Lo  Sasso
 Vincenzo,   Marcotulli  Claudio,  Melaranci  Angelo,  Onori  Roberto,
 Pagnani Davide, Panzini  Massimo,  Paoloni  Germano,  Pizzi  Candido,
 Rando Florindo, Rocchi Enrico, Scardini Gabriele, Talone Romeo, Tocci
 Massimo,  Iapichino  Ennio,  Bortolot  Roberto,  Dondo Piero, Faggion
 Claudio, Marchese Paolo,  Siri  Valerio,  Rossi  Giulio,  Di  Martino
 Pietro, Mantero Sergio, Nannariello Fabio Cesare, Baruffo Ciro, Basso
 Fiorenzo,   Biagiotti  Franco,  Bosco  Giovanni,  Di  Fiore  Antonio,
 Esposito Sabato, Grasso Guglielmo, Grenna Ezio,  Grenna  Ivo,  Guerci
 Valtero,  Maritano  Graziano,  Merlo  Giuseppe,  Mulattieri Natalino,
 Panizza Gianni, Peirano Remo, Picasso Luigi,  Riolfo  Giudo,  Rotondo
 Ezio,  Marinelli  Stefano, Amato Domenico, Battista Antonio, Battista
 Gregorio, Bianco Michele, Borracci Luigi, Boscarino Antonio, Corrente
 Francesco, De Donno Cosimo,  De  Quarto  Oronzo,  Dilauro  Giancarlo,
 Gargano   Aldo   (errata  corrige  Di  Gargano  Cataldo),  Giovinazzi
 Giuseppe, Girardi Gerardo, Gregucci Nicola, Grubissa  Antonio,  Guida
 Vito,  Ippolito  Francesco,  Laterza  Emidio, Leone Michele, Lippolis
 Cesare, Lisi Franco,  Marinuzzi  Domenico,  Marturano  Adriano,  Mega
 Giovanni,  Micera  Cataldo,  Mortato  Rocco, Nigro Nicola, Occhinegro
 Luigi, Picheca Vincenzo,  Piepoli  Cosimo,  Piepoli  Vittorio,  Pomes
 Antonio, Portulano Gaetano, Principale Giuseppe, Principale Giuseppe,
 Quibrino   Angelo,  Rapillo    Antonio,  Recchia  Leonardo,  Riondino
 Francesco,  Ruggiero  Donato,  Santese  Cosimo,  Semeraro   Giovanni,
 Simeone   Nicola,   Solito  Giuseppe,  Sportelli  Bartolomeo,  Strusi
 Antonio, Trani Giuseppe,  Turco  Donato,  Valente  Damiano,  Zaccaria
 Cosimo,   Reginella   Claudio,   Angeletti  Luigi,  Barboni  Massimo,
 Bartolacci   Artibano,   Camaione   Francesco,   Campetta   Lamberto,
 Capacchione   Francesco,  Cavallari  Antonio,  Cortellucci  Giovanni,
 Cristofori  Marco,  Diargenio  Emilio,  Daniele  Franco,  De  Angelis
 Domenico, De Dominicis Mario, De Dominicis Osvaldo, Del Re Renato, Di
 Francesco Maurizio, Di Furia Ivano, Di Girolamo Marco,
  Di   Ippolito  Americo,  Di  Luigi  Vincenzino,  Di  Paolo  Antonio,
 Evangelista Enzo, Evangelista Gianni, Ferracatena Domenico,  Gridelli
 Franco,  Guglielmi  Maurizio,  Maravalle  Luigi, Merlini Luigi, Nardi
 Franco, Nazzaro  Elio,  Olivieri  Luigi,  Paoletti  Osvaldo,  Paolone
 Gaetano,  Petrucci  Roberto, Rastelli Silvio, Ricci Celestino, Romano
 Emidio, Savarese   Vincenzo, Sciamanna Pancrazio,  Serena  Pierluigi,
 Tancredi   Giancarlo,   Valentino  Ettore,  Bonadduce  Piero,  Manari
 Giovanni, Palandrani Divinangelo, Silvano  Pietro,  Angelo  Calogero,
 Bonfanti   Vincenzo,   Bonomo   Paolo,  Castoro  Salvatore,  Dulcetta
 Vincenzo, Fiocco Melchiorre, Fiocco Ronualdo, Grillo Vito, La  Gumina
 Giorgio,  La  Gumina  Pietro,  La  Vela Giacomo, Licari Vito, Mancuso
 Salvatore, Mannone Serafino, Maschi Antonino, Mela Vincenzo,  Murania
 Natale, Passalacqu a Giovanni, Piccione Filippo, Sammartano Domenico,
 Scalabrino  Vincenzo,  Giuseppe,  Virzi'  Antonino,  Todaro Giuseppe,
 Valenti Culicchia Vito, Di Nicola Andrea, Maniscalchi Girolamo, Manno
 Vito, Ombrello Michele, Piccione Giuseppe, Silvano Giuseppe,  Silvano
 Sergio,  Pozzar  Fulvio,  Aizza Silvano, Battistuta Ennio, Bergamasco
 Armando,  Bon  Adriano,  Budai  Roberto,  Cargnelutti  Igino,   Dalla
 Silvestra  Angelo,  Franco  Ennio,  Milocco  Mario,  Nascig  Claudio,
 Pellizzari Mauro, Ranu Carmine, Sandrin Fausto, Sgubin Flavio, Vittor
 Fulvio Giuliano, Gerion  Giovanni,  Zanon  Angelo  Beltrame  Claudio,
 Buiatti  Alvio,  Cassetti Dario, Castellone Paolo, Diagostina Marino,
 Filiput Roberto, Forasacco Vincenzo, Giavitto Ivano,   Morsan  Lucio,
 Canciani  Veglio,  Castellan Fabrizio, Colaut Livio, Collini Lorenzo,
 Cuttini Lorenzo, De Luca Giordano, Di Filippo Giacomo, Ianni  Andrea,
 Lanzoni  Franco,  Martinuzzi Mauro, Medeot Giovanni, Miceli Giuseppe,
 Mini Carlo, Pascoli  Aldo  Adriano,  Pischiutta  Giacomino,  Rossitti
 Aldo,   Rovere   Franco,  SabidussiFranco,  Signor  Enrico,  Visintin
 Umberto, Zanini Lodovico, Forasacco  Dino,  Maieron  Duilio,  Messere
 Gennaro,  Moschioni  Andrea,  Orso  Filippo, Petroccia Michele, Arena
 Salvatore, Banda Aurelio, Bandera Valter,  Barbetta  Eraldo,  Bianchi
 Candido,  Caldera Carlo, Caironi Paolo, Castellucci Roberto, Chiodini
 Giuseppe, Colla Battista, Fontana Luigi,  Magistrali  Paolo,  Mantica
 Arcisio,  Mascheroni  Silvano,  Marchiori Gianluigi, Nestovito Mario,
 Nicolini Cesare, Piasini Giorgio, Prenna Ottavio, Raimondi Giancarlo,
 Scandroglio Angelo, Scodro Giuliano, Sessa Natale e Vitale Domenico;
      il secondo (n. 4583/97) dai signori: Roncallo  Luciano,  Armonia
 Maurizio,  Cardinale Mario, Manzella Claudio, Piccardo Ivano, Riitano
 Massimo, Delfino Aldo, Paonessa Salvatore e Pozzuoli Eustachio, tutti
 rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Betti  e  Luigi  Manzi,
 presso   il   secondo  elettivamente  domiciliati  in  Roma,  via  F.
 Confalonieri n. 5;
   Contro i Ministeri  dell'interno  e  del  tesoro,  in  persona  dei
 rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via dei
 Portoghesi, 12;  per  l'annullamento  della  sentenza  del  Tribunale
 amministrativo  regionale  del  Lazio, (sez. I-ter) 12 marzo 1996, n.
 363, non notificata, con la  quale  sono  stati  respinti  i  ricorsi
 (riuniti)  nn.  9305/93;  947/94  e  2588/94,  tendenti  ad  ottenere
 l'accertamento del diritto  dei  ricorrenti,  appartenenti  al  Corpo
 nazionale dei vigili del fuoco, a percepire l'indennita' pensionabile
 prevista  dall'art.  43,  comma terzo, legge 1 aprile 1981, n. 121, a
 favore  del  personale  delle   Forze   di   polizia,   nonche'   per
 l'accertamento  dell'anzidetto  diritto,  previa  ricostruzione delle
 singole carriere, con la condanna del Ministero  dell'interno  e  del
 Ministero  del  tesoro  a  corrispondere  le  conseguenti  differenze
 retributive dovuta, otre  interessi  e  rivalutazione  monetaria,  il
 tutto  previa dichiarazione di rilevanza e manifesta fondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale, in parte qua dell'art.  16,
 secondo  comma,  della legge n. 121/1981, rispetto agli artt. 3, 36 e
 97 della Costituzione, laddove non menziona il Corpo dei  vigili  del
 fuoco tra le Forze di polizia;
   Visto i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Data  per  letta  alla  pubblica  udienza  del  20  ottobre 1998 la
 relazione del consigliere Sergio Santoro e udito l'avv.  Luigi  Manzi
 per gli appellanti;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F a t t o
   I  ricorrenti  sono  od erano tutti appartenenti al Corpo nazionale
 dei vigili del fuoco.
   Con i due  ricorsi  di  primo  grado,  rigettati  con  la  sentenza
 appellata,  e  con  gli  appelli  in  esame,  essi  lamentano  che, a
 differenza   degli   altri   appartenenti   ai   corpi   di   polizia
 esplicitamente  menzionati  negli  artt.  16 e seguenti della legge 1
 aprile 1981, n. 121,  a  loro  non  e'  mai  stato  esteso  l'assegno
 pensionabile previsto dall'art.  43 della citata legge n. 121. Ne' il
 primo  giudice  avrebbe  chiarito come, sulla base dell'inquadramento
 nei livelli retributivo-funzionali (a parita' di mansioni, funzioni e
 qualifiche), possa negarsi il trattamento retributivo  richiesto  dai
 ricorrenti,  considerato che gli emolumenti previsti dall'art. 65 del
 d.P.R. 4 agosto 1990, n.  335 - prelevati da un fondo  a  favore  del
 personale  dei  Vigili  del  fuoco, da destinarsi alle finalita' piu'
 varie (aggiornamento, attivita' di studio, ricerca e  sperimentazione
 etc.),  molto  diverso  dall'indennita' in questione - non potrebbero
 considerarsi  compensativi  della  minore   indennita'   pensionabile
 percepita  dai  vigili medesimi, rispetto alle altre forze di polizia
 per le analoghe funzioni e rischi assunti in servizio.
   Tant'e'  vero  che  ai  Vigili  del  fuoco  si  e'   continuata   a
 corrispondere    l'indennita'   di   rischio   giornaliera,   secondo
 l'originaria previsione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973,  n.
 734, in base al quale, inizialmente, il d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146,
 alla tabella A-sub, gruppo I, aveva attribuito al personale in parola
 l'indicata  indennita',  in  seguito  adeguata  dall'art. 1, d.P.R. 7
 giugno 1979, n. 224, e dall'art. 1, d.P.R. 7  giugno  1982,  n.  366.
 Successivamente,  dopo  l'entrata  in vigore della legge n. 121/1981,
 l'art. 8, d.P.R. 10 aprile 1984, n. 210, sostituiva  l'indennita'  di
 rischio  giornaliera  esclusivamente  con  un'indennita' di   rischio
 lorda  pensionabile  di  L.  100.000  per  tredici  mensilita'.  Tale
 indennita'  di  rischio  era  poi  adeguata  dall'art. 100, d.P.R. 18
 maggio 1987, n. 269. Infine, l'art. 64, d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335,
 adeguava ulteriormente la stessa  indennita',  ma  sempre  in  misura
 inferiore  a  quella stabilita dall'art. 43, terzo comma, della legge
 n. 121 citata.
   Alle Forze di polizia menzionate dall'art. 16 della medesima  legge
 e'   stato   viceversa,  attribuito  un  trattamento  economico  piu'
 favorevole.
   I ricorrenti chiedono, pertanto, il riconoscimento del diritto alle
 differenze retributive dovute per le maggiori indennita' agli  stessi
 spettanti  in  virtu'  dell'estensione  dell'indennita' ex art.   43,
 terzo comma,  legge  n.  121/1981,  rapportata  ai  medesimi  livelli
 retributivo-funzionali,  in cui sono inquadrati gli appartenenti alle
 altre Forze di polizia.
   La  corresponsione  di detta indennita', dovrebbe avvenire non solo
 sulla  mera  base  dei  medesimi  livelli    retributivi,  ma   anche
 attribuendo    ai   vigili   del   fuoco   la   stessa   progressione
 dell'indennita' all'interno di ciascun livello,  stabilita  a  favore
 degli   appartenenti   alle   altre   Forze  di  polizia,  previa  la
 ricostruzione delle  carriere  dei  singoli  ricorrenti  con  effetto
 retroattivo,  e con adeguamento nel corso degli anni arretrati, delle
 maggiori somme spettanti.
   I  ricorrenti  concludono  per  l'accertamento  del  loro   diritto
 all'indennita'  pensionabile  in  parola  nonche' per la condanna dei
 Ministeri  dell'interno  e  del  tesoro  alle   relative   differenze
 retributive, oltre interessi e rivalutazione.
   In  via  subordinata,  qualora  l'indicazione  dei Corpi di polizia
 contenuti  nell'art.  16,  legge  n.  121/1981,  fosse  rilevante   e
 tassativa,  sollevano  eccezione  di  legittimita' costituzionale del
 medesimo art.  16, secondo comma, e per violazione degli artt. 3,  36
 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non menziona il Corpo dei
 vigili  del  fuoco  tra  le  forze di polizia; a causa della prevista
 corresponsione   di   retribuzione   inferiore   per   mansioini    e
 responsabilita'  equivalenti  e  non  proporzionata alla quantita' ed
 alla qualita' di lavoro.
   Le Amministrazioni intimate resistono agli appelli, richiamando  le
 difese di primo grado.
   Le parti hanno depositato memorie.
                             D i r i t t o
   1.  -  I  due  appelli  devono essere riuniti poiche' investono una
 medesima pronuncia.
   2. - Secondo l'art. 43, terzo comma, legge 1 aprile 1981,  n.  121,
 il  trattamento  economico  del  personale  che  espleta  funzioni di
 polizia e' costituito dallo  stipendio del livello retributivo  e  da
 un'indennita'   pensionabile   determinata   in  base  alle  funzioni
 attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche'  alla
 responsabilita'  e  al  rischio  connessi  al servizio, da intendersi
 riferita a tutto il "personale che espleta funzioni  di  polizia"  in
 senso lato.
   La   sezione,  circa  il  questito  posto  dagli  appellanti  della
 spettanza dell'indennita' in parola  in  relazione  allo  svolgimento
 delle  proprie,  pur  rilevatissime  funzioni,  talora  persino  piu'
 indispensabili  delle  analoghe  attivita'  di  altre  categorie   di
 personale  cui  tale indennita' e' attribuita, ritiene di non potersi
 discostare  dall'interpretazione  della  normativa   concernente   il
 trattamento  economico  del  personale  della  Polizia  di  Stato  ed
 assimilato, di  cui  all'art.  43  della  legge  n.  121/1981.  Detto
 trattamento,  infatti,  e'  stato  esteso  al personale dell'Arma dei
 carabinieri e del Corpo della guardia di  Finanza,  del  Corpo  degli
 agenti  di  custodia  e  del Corpo forestale dello Stato dall'art. 2,
 quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34, ma percio' stesso non
 estensibile, in mancanza di   un'esplicita apposita  disposizione  di
 legge,  ad  altri dipendenti civili o militari dello Stato (quali per
 esempio gli ufficiali dell'Esercito: cfr. Cons. Stato,  sez.  IV,  14
 luglio  1987,  n.  429)  e  degli  enti pubblici (quali per esempio i
 vigili urbani: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 1990, n. 506).
   L'individuazione  del  personale  avente  titolo  all'indennita' in
 questione - nel sistema delineato dalle leggi nn. 121 e 34 citate  e'
 insero,  disposta  sulla base soltanto dell'appartenenza alle Armi ed
 ai Corpi ivi nominativamente indicati, che svolgono  di  funzioni  di
 polizia.
   Del resto, e' ormai costante nella giurisprudenza amministrativa il
 principio  secondo  cui  l'indennita' pensionabile prevista dell'art.
 43, terzo comma, legge 1 aprile 1981, n. 121, non compete ai pubblici
 dipendenti, statali e non  (quali,  per  esempio,  i  dipendenti  del
 servizio  sanitario  nazionale  cui  siano  attribuite le funzioni di
 vigilanza sanitaria prevista dall'art. 91, t.u. 27  luglio  1934,  n.
 1265,  ed  i  vigili urbani), i quali, pur rivestendo la qualifica di
 agenti di pubblica sicurezza,  non  appartengono  al  "personale  che
 espleta   funzioni   di  polizia"  in  senso  stretto,  espressamente
 individuato dall'art. 16 della legge stessa,  (tra  le  altre,  Cons.
 Stato, IV sez., 18 giugno 1990, n. 506).
   Debbono  ovviamente  dichiararsi  inammissibili  le  varie  dedotte
 censure di eccesso di potere, vertendosi nella specie in  materia  di
 attivita'  amministrativa  vincolata,  direttamente conseguente dalle
 disposizioni  di  legge  che  determinano  i  rispettivi  trattamenti
 retributivi.
   3.  -  Viceversa  e' rilevante, per quanto detto sopra sub 2, e non
 manifestamente infondata, l'eccezione di legittimita' costituzionale,
 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della  Costituzione,  dell'art.
 16,  secondo  comma,  legge  n. 121/1981 e dell'art. 2, quinto comma,
 della legge n. 34/1984, nella parte in cui non  estendendo  al  Corpo
 dei  vigili  del  fuoco  l'indennita'  ivi  prevista  per le Forze di
 polizia  ed  assimilate,  determinando,  a  sfavore  dei  primi,   un
 trattamento   economico   inferiore,   in   relazione  a  mansioni  e
 responsabilita'  equivalenti,  non  proporzionato  alla  quantita'  e
 qualita' del lavoro da essi svolto.
   La sezione ritiene, in particolare, non manifestamente infondata la
 violazione   dei   principi   di  ragionevolezza  e  di  perequazione
 retributiva, rilevabili dal combinato disposto degli artt. 3,  e  36,
 primo  comma,  parte  prima,  Cost.; dell'art. 3, primo comma, Cost.,
 sotto il profilo del principio di razionalita' della legge, in quanto
 la  lamentata  mancata  equiparazione  retributiva  non  tiene  conto
 dell'indennita'  od  omogeneita'  di  funzioni di alcune categorie di
 personale, cui e' attribuita tale indennita', con quelle  dei  vigili
 del fuoco; del correlato principio, desumibile dal combinato disposto
 degli  artt.    3, primo comma, e 97 della Costituzione, sia sotto il
 profilo della clausola generale di ragionevolezza, secondo  il  quale
 la legge deve trattare in maniera uguale situazioni uguali, sia sotto
 quello   piu'   specifico   dell'imparzialita',   intesa   come   non
 arbitrarieta' della disciplina adottata.
   Le rilevate violazioni si evidenziano  innanzitutto  nel  confronto
 con gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
   Il  Corpo delle guardie forestali svolge istituzionalmente funzioni
 di polizia vere e proprie ed, anzi,  specifiche  attivita'  tecniche,
 tanto da poter essere definito come un "corpo di polizia speciale".
   L'equivalenza  delle  mansioni  svolte  con  quelle  dei vigili del
 fuoco, e' dimostrata, tra l'altro dalla legge 1 marzo  1975,  n.  47,
 che  ha  attribuito  al  Corpo  forestale  funzioni di prevenzione ed
 estinzione degli incendi boschivi, ossia mansioni del tutto  analoghe
 a  quelle  dei  vigili  del  fuoco,  tra  l'altro col predisporre uno
 stretto  raccordo  tra  i  due  corpi  ai  fini  della difesa e della
 conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi.
   Le relative funzioni ed attivita' prestate  dai  vigili  del  fuoco
 sono,  per  giunta,  d'interesse statale. L'art. 69, d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616, infatti, nel trasferire alle  regioni  alcune  funzioni
 indicate  nella  legge 1 marzo 1975, n. 47, recante norme integrative
 per la difesa dei boschi dagli incendi, all'art.  69  (terzo  comma),
 peraltro,  ha  riservato  allo  Stato l'organizzazione e la gestione,
 d'intesa con le regioni, del  servizio  aereo  di  spegnimento  degli
 incendi  e dell'impiego dei vigili del fuoco. Sul piano organizzativo
 detto servizio si avvale del Centro operativo aereo unificato (Coau),
 il quale  costituisce  un'articolazione  dell'ufficio  emergenze  del
 Dipartimento  della  protezione  civile  istituito  dal  d.P.C.M.  13
 febbraio 1990, n. 11. Attraverso tali  strutture  sono  assicurati  i
 rapporti  con  i  comandi provinciali dei vigili del fuoco, il centro
 operativo aeromobili del corpo forestale dello Stato e con  le  forze
 armate,  volti  a  garantire  la disponibilita' degli aeromobili, del
 personale e del supporto logistico.
   Tanto farebbe supporre un'omogeneita' nel  trattamento  retributivo
 delle    due   categorie   di   personale,   dedite   ad   affrontare
 quotidianamente ed  in  ogni  stagione  le  piu'  gravi  emergenze  e
 calamita'.
   Viceversa,  a parita' di livello retributivo-funzionale (e quindi a
 parita' di stipendio e d'indennita' integrativa speciale), vi  e'  un
 notevole  sperequazione  tra  gli appartenenti al Corpo nazionale dei
 vigili del fuoco ed al Corpo forestale dello  Stato,  a  sfavore  dei
 primi,  ai  quali, pur espletando le medesime mansioni e funzioni dei
 forestali, e' attribuito  un  trattamento  economico  inferiore,  non
 essendo  corrisposta  loro  la  medesima  indennita'  di rischio e di
 funzione percepita invece, ex art. 43, legge n. 121/1981, dai primi.
   La disparita' di trattamento si evidenzia anche con riferimento  ad
 altre categorie di personale ammesse  all'indennita' in argomento.
   In particolare, l'art. 2, legge 26 luglio 1965, n. 966, lettera b),
 prevede,  tra  le  attivita'  che gli enti ed i privati sono tenuti a
 richiedere al Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  i  servizi  di
 vigilanza  a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti
 ed in conformita' delle  prescrizioni  stabilite  dalle  commissionei
 permanenti  provinciali  previste  dall'art.  141  del regolamento di
 pubblica sicurezza approvato con r.d. 6 maggio  1940,  n.  635.  Tale
 disposizione affida ai vigili del fuoco compiti di salvaguardia della
 sicurezza   pubblica   e   della  pubblica  incolumita',  in  stretta
 collaborazione con altre Forze di polizia (in particolare, con l'Arma
 dei carabinieri  e  la  Polizia  di  Stato:  cfr.  la  circolare  del
 Ministrero  dell'interno  n.  21  del  24 luglio 1991). Tutto cio' in
 dipendenza dell'evoluzione tecnologica e delle nuove dimensioni delle
 attivita'  di  pubblico  spettacolo  e   trattenimento,   che   hanno
 moltiplicato  i  rischi  d'incendio  nei  locali  dove si svolgono le
 attivita' stesse (stadi, palazzi sportivi, teatri, fiere,  convegni),
 imponendo misure di prevenzione e protezione sempre maggiori, e senza
 che l'attivita' di vigilanza possa, come in precedenza, essere svolta
 da  squadre  antincendio  private,  con  l'eccezione dei titolari dei
 stabilimenti industriali,  viceversa  ammessi  a  tale  possibilita',
 (cfr.  Corte  costituzionale, sentenza 3 aprile 1996, n. 97/1996, che
 ha dichiarato infondata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 2, lettera c), legge 13 maggio 1961, n. 469, nella parte in
 cui non prevede che i titolari di locali di pubblico spettacolo siano
 ammessi   a  istituire  un  proprio  servizio  di  prevenzione  e  di
 estinzione  incendi  a  mezzo  di  squadre  antincendio  private,  in
 riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).
   Va   inoltre  considerato,  sempre  nel  tema  dell'equivalenza  di
 mansioni tra i vigili del fuoco ed altre Forze  di  polizia,  che  la
 legge  13  agosto  1980, n. 466 all'art. 2 ha ammesso le famiglie dei
 vigili  del  fuoco,  caduti  vittime  del   dovere,   alla   speciale
 elargizione  prevista  dall'art.  3  legge  27 ottobre 1973, n. 629 a
 favore delle famiglie  degli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia,
 deceduti  in  attivita'  di  servizio per diretto effetto di ferite o
 lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose,
 o  in  servizio   di   ordine   pubblico   o   di   eventi   connessi
 all'espletamento  di  funzioni  d'Istituto  e  dipendenti  da  rischi
 specificamente  attinenti  a  operazioni  di  polizia  preventiva   o
 repressiva  o all'espletamento di attivita' di soccorso (artt. 1 e 3,
 secondo comma, legge n. 629 del 1973 citata).
   Tale beneficio si applica anche alle famiglie  dei  militari  delle
 Forze armate dello Stato, ma solo se i militari siano rimasti vittime
 del  dovere  "in  servizio di ordine pubblico e di soccorso" (art. 2,
 primo comma, legge n. 466 del 1980). Per gli  appartenenti  al  Corpo
 dei vigili del fuoco, invece, il beneficio spetta, ai sensi dell'art.
 2,  secondo  comma,  legge  n.  466  del  1980,  con riferimento alle
 funzioni  proprie  d'istituto,  ed  e'  corrisposta   dal   Ministero
 dell'interno,  come per le altre Forze di polizia, alcune delle quali
 del resto neppure appartenenti a tale  Amministrazione  (per  esempio
 carabinieri e finanzieri).
   Inoltre,  la  legge  24  ottobre  1955,  n.  1078  ("Trattamento di
 quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili  del
 fuoco")  all'art. 1, primo comma, stabilisce che ai volontari di leva
 arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco  divenuti  inabili
 per  cause  dipendenti da servizio ed, in caso di loro decesso per le
 cause medesime, al loro congiunto, viene liquidato il trattamento  di
 quiescenza  privilegiato  ordinario  con  le  norme stabilite per gli
 appartenenti  al  Corpo  delle  guardie   di   pubblica   sicurezza",
 stabilendo   esplicitamente  l'equiparazione  tra  vigili  del  fuoco
 ausiliari ed agenti della Polizia di Stato ausiliari  anche  ai  fini
 del  trattamento  di  quiescenza, con la conseguenza che i vigili del
 fuoco ausiliari hanno diritto  all'equo  indennizzo  sulla  base  non
 dell'indennita' pensionabile di rischio di cui all'art.  64, d.P.R. 4
 agosto  1990,  n.  335,  ma  dell'indennita' pensionabile di cui agli
 artt. 43, terzo comma della legge 121 del 1981, e  5  del  d.P.R.  27
 marzo  1984, n. 69 e successivi adeguamenti che, a fortiori, non puo'
 essere negata ai vigili del fuoco in servizio permanente.
   Quanto premesso e' la conferma che  i  vigili  del  fuoco  svolgono
 istituzionalmente,  e non solo occasionalmente, attivita' finalizzata
 alla tutela della pubblica  sicurezza,  come  gli  appartenenti  alle
 altre Forze di polizia di cui all'art. 16, legge n. 121/1981.
   Il  principio dell'equiparazione del trattamento retributivo tra il
 Corpo dei vigili del fuoco e le altre Forze di polizia era del  resto
 alla   base   della  disciplina  dell'indennita'  di  alloggio,  gia'
 spettante, ai sensi dell'art. 1, legge  22  dicembre  1969,  n.  965,
 nella  medesima  misura  al  personale dell'Arma dei carabinieri, del
 Corpo  delle  guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica
 sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia,  del  Corpo  nazionale
 dei  vigili  del  fuoco  e  del  Corpo  forestale dello Stato, ma poi
 soppressa dall'art. 31, legge 15 novmbre 1973,  n.  734  e,  per  gli
 appartenenti  alle  altre forze di polizia, dalla tabella 2, allegata
 alla legge 27 ottobre 1973, n. 628.
   Peraltro, il Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e'  stato  fin
 dalla sua istituzione (legge 27 dicembre 1941, n. 1570), investito di
 compiti  istituzionali  propri  delle Forze di polizia, cui era stata
 demandata la tutela della pubblica  sicurezza,  cosi'  come  definita
 dall'art.  1  del  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico
 delle  leggi  di  pubblica  sicurezza).  Tali  compiti   sono   stati
 confermati  dalla  legge  13  maggio 1961, n. 469 che, all'art. 9, ha
 sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i
 compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza
 ed, in generale, di tutela dell'incolumita' delle persone nell'ambito
 della c.d. attivita' di pubblica sicurezza.
   Spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di
 polizia giudiziaria (ex art. 16 della legge n. 469 del 1961), sia  la
 qualifica  di  agenti  di pubblica sicurezza, in virtu' del combinato
 disposto dell'art. 109, secondo comma, della legge n. 469 del 1961  e
 dall'art.  8,  primo  comma,  legge  n.  1570  del  1941 citate, ed i
 connessi poteri indicati nel regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773
 agli  artt.    16  ("gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza
 hanno facolta' di accedere in  qualunque  ora  nei  locali  destinati
 all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia e di
 assicurarsi  dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge,
 dai regolamenti o dall'autorita'"), ed 82 ("Nel caso di tumulto o  di
 disordini  o di pericolo per la incolumita' pubblica o di offese alla
 morale o al buon costume, gli ufficiali  o  gli  agenti  di  pubblica
 sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e,
 se  occorre,  lo sgombro del locale"), restando soggetti ai poteri di
 direzione e vigilanza da parte del Prefetto, ai sensi  dell'art.  13,
 primo  comma,  legge  1  apri1e  1981,  n.  121  ed  alle particolari
 responsabilita' proprie degli agenti della forza pubblica.
   Quanto alla consistenza delle funzioni di pubblica sicurezza svolte
 dagli appartenenti al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  va
 ricordato che il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 (regolamento del
 Corpo  tuttora  in vigore a seguito del rinvio contenuto all'art. 13,
 comma quarto della legge  8  dicembre  1970,  n.  966),  all'art.  33
 stabilisce   che   i   vigili   del   fuoco  devono  prestarsi  senza
 risparmiarsi, in servizio e fuori  servizio  ovunque  possano  recare
 soccorso,  all'art.  34  dispone  ehe  il  personale  permanente  del
 medesimo Corpo deve considerarsi in servizio continuo, anche  se  non
 e'  di  turno;  all'art.  37  impone a tutto il personale di prestare
 opera di soccorso in tutto il territorio.
   Del resto, il principio della perequazione retributiva tra il Corpo
 dei vigili del fuoco e le altre Forze di polizia  era  espresso  gia'
 nello  stesso  ordinamento  del Corpo (legge 13 maggio 1961, n. 469),
 dove agli artt. 75 ultimo  comma,  e  78,  si  disponeva  che  alcune
 competenze  retributive  spettanti  a  personale dei vigili del fuoco
 dovevano determinarsi in  base  alle  disposizioni  previste  per  il
 personale  del  Corpo  delle  guardie  di pubblica sicurezza di grado
 corrispondente.
   E'  appena il caso di ricordare, infine, che l'art. 3, primo comma,
 d.-l. 10  luglio 1995, n. 275, convertito in legge 8 agosto 1995,  n.
 339,  il  quale  prevede che le regioni possono stipulare convenzioni
 con il Corpo dei vigili  del  fuoco  ed  il  Ministero  dell'interno,
 assumendone  le relative spese (cfr. Corte costituzionale, sentenza 5
 febbraio 1996, n. 25), non ha sinora portato, a vantaggio dei  vigili
 del  fuoco,  alcun  concreto  beneficio  economico  perequativo della
 rilevata disparita'.