IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello nn. 3240/97 e 4583/97 proposti: il primo (n. 3240/97) dai signori: Brizzi Antonio, Allegria Andrea, Belloni Giancarlo, Bertano Marco, Bertano Mauro, Biggi Paolo, Boriassi Riccardo, Bruni Leonardo, Cossu Gian Carlo, Denevi Angelo, Germano Cristian, Gianardi Luciano, Gilone Alfredo, Giustini Roberto, Grassi Roberto, Lagazzi Paolo, Lagazzi Rodolfo, Lazzarelli Fabrizio, Magliulo Carlo, Masi Roberto, Maurelli Luca, Melillo Vincenzo, Mezzeta Pier Giorgio, Michelucci Francesco, Musso Francesco, Paoletti Alberto, Paoletti Giancarlo, Ricci Guido, Sengiali Geremia, Venturini Mario, Violani Vincenzo, Zanchetta Piero, Maurelli Paolo, Armetta Federico, Benigno Vincenzo, Bocchetti Antonio, Boscaratto Franco, Calo' Gerardo, Morano Andrea, Nasari Gianfranco, Orsogna Michele, Piasentin Gianni, Canuti Ivano, Capannari Stefano, Gioacchini Giancarlo, Marconi Marco, Marinelli Stefano, Matteucci Paolo, Mengarelli Mauro, Paci Renzo, Rinaldi Franco, Rossi Gino, Scaloni Danilo, Gobbi Fausto, Alesi Tonino, Cipolletti Stefano, Ferretti Carlo, Gatti Gianfranco, Saracini Alessandro quale erede di Saracini Luciano, Beccaro Raffaele, Caccavali Vincenzo, Mazza Pasquale, Calabrese Vincenzo, Colaianni Gaetano, De Gennaro Francesco, De Santis Giacomo, Girone Raffaele, Maggio Michele, Spagnoletti Antonio, Spilotros Giuseppe, Spizzico Vito, Tiofilo Donato, Bozzi Carmine, Lecci Antonio, De Lorenzo Pasquale, Guadalupi Vincenzo, Rizzo Paolo, Ruggiero Otello, Ruggiero Vincenzo, Ambrosiano Annibale, Arace Cosimo, Ciccone Aldo, D'ippolito Angelo, D'ippolito Basso, Liccardo Giuseppe, Marino Domenico, Vizzardi Pardo Antonio, De Nicola Floriano, Picenardi Ermes, Alviggi Alfredo, Bassini Gabriele, Berneri Fabio, Bonvini Gino, Bonvini Mauro, Capelli Enrico, Folleghi Giorgio, Fontana Giuseppe, Fornari Fausto, Lotito Vincenzo, Maggi Franco, Manni Luigi, Milanesi Antonio, Tortini Giuseppe, Tortini Marco, Catalani Paolo, Ingra Vincenzo, La Tragna Michele, Messina Filippo, Quintabai Luca, Balestrazzi Ivano, Baraldi Roberto, Barducco Germano, Beccati Fabrizio, Borgatti Claudio, Brandolini Giuseppe, Brandolini Massimo, Cariani Marco, Cariani Riccardo, Cariani Stefano, Castellani Andrea, Donegai Marco, Fiocchi Massimo, Forlani Alberto, Galliera Gianfranco, Gualandra Canzio, Mari Riccardo, Marzola Riccardo, Milani Raffaele, Morara Alessandro, Moretti Franco, Oseliero Rino, Pazi Danilo, Pirani Stefano, Protasi Davide, Rambaldi Manuele, Rambaldi Paolo, Rizzati Marco, Scrignoli Maurizio, Sitta Sauro, Tampieri Mauro, Zampini Oscar, Alberghini Giancarlo, Ble' Luca, Bovina Erasmo, Cappelli Enrico, Ferioli Nemore, Fortini Giuseppe, Gallerani Giuliano, Gilli Alessandro, Gollini Luciano, Mantovani Marco, Montanari Roberto, Rinaldi Enrico, Tassi Franco, Aliprandi Franco, Baldi Davide, Balestra Cosimo, Buoso Adriano, Chiarini Antonio, Efrati Giseppe, Forlani Marco, Franzoso Paolo, Mantovani Enea, Maranini Paolo, Menegatti Franco, Poletti Giuliano, Sacchi Carlo, Servadio Andrea, Tagliatti Luciano, Tagliatti Tomaso, Zappaterra Valerio, Magri Gianluca, Nardini Marco, Chioatto Aggeo Esau, Albino Giovanni, AlbinoPaolo, Alessandri Giuliano, Allegretti Giudo, Antolini Germano, Antonelli Arturo, Arena Giovanni, Avvenente Bruno, Barabino Marco, Barilli Vittorio, Barotti Ermanno, Barottino Mario, Be'nsi Sergio, Benzo Antonio, Beri Gianpaolo, Bettinelli Umberto, Bettini Alessandro, Biagiotti Roberto, Bindotti Lucio, Boasso Marco, Bottesini Carlo, Bozzano Lorenzo, Brandi Mauro, Bruno Alessandro, Burlando Giovanni, Bussi Claudio, Cafasso Pietro, Calvanese Giuliano, Calvanese Virginio, Canella Luigi, Canessa Mauro, Canevello Alberto, Caniato Fabrizio, Canneva Giuseppe, Carbone Franco, Carbone Giancarlo, Carbone Giorgio, Cardella Diego, Cardella Leonardo, Carena Bartolomeo, Castelli Luciano, Cavriani Marco, Ceccherini Alfredo, Cervetto Attilio, Ciappina Giuseppe, Citernesi Costantino, Collalti Gino, Corda Walter, Da Riva Claudio, De Benedetto Domenico, Deferrari Bartolomeo, Dellacasa Eros, Delucchi Mario, Ferrando Giovanni, Ferrando Luigi, Ferrari Francesco, Filippi Mario, Fossa Attilio, Gaggero Giovanni, Garofoli Enrico, Giorgini Giorgio, Giudice Giovanni, Giudice Luigi, Gori Tito, Gorrino Roberto, Guglielmo Sebastiano, Magni Angelo, Maiani Mauro, Mannias Luciano, Manfredi Guido, Mangini Roberto, Mantovani Emanuele, Margini Luciano, Marini Marino, Massai Giorgio, Matarese Bartolomeo, Merendino Giuseppe, Milani Antonio, Milletti Roberto, Monticelli Angelo, Mura Maurizio, Muzio Giovanni, Parmense Giovanni, Parodi Ilario, Pastorino Fulvio, Pastorino Luciano, Perelli Giorgio, Pinnizzotto Ivano, Po Antonio, Rebora Carlo, Rebora Daniele, Rechichi Giuseppe, Repetto Sandro, Salvi Giordano, Santangelo Andrea, Santarsia Nicola, Semino Giampiero, Sette Michele, Speranza Emidio, Timon Gaetano, Truscello Antonino, Vergari Luca, Fadda Claudio, Lesina Giuseppe, Parodi Stefano, Franzot Ferruccio, Battistutta Fulvio, Cecutta Alvaro, Mozetic Ivo, Nadali Mauro, Petri Elio, Petri Walter, Simonetti Corrado, Toros Renato, Visintin Dario, Venturini Valmore, Maniacco Italo, Scuderi Angelo, Zuppello Giovanni, Marchio' Roberto, Bonsignori Fabrizio, Montigi'ani Alessandro, Moroni Alessio, Santi Marco, Iurescia Lucio, Scateni Marco, Cosentini Rosario, Profetti Paolo, Angeli Lino, Bondi Manlio, Cargiolli Maurizio, Disanto Alberto, Della Valle Gabriele, Donati Guglielmo, Duranti Nello, Masi Roberto, Paita Sergio, Petacchi Domenico, Pucciarelli Alfredo, Venturini Marco, Vescovi Flavio, Scozzaro Letterio, Abate Giuseppe, Abate Nicola, Accardo Salvatore, Alibrandi Giovanni, Andaloro Francesco, Arena Francesco, Bebba Pietro, Bombaci Francesco, Calabroi Giuseppe, Camardella Rosario, Cariddi Candeloro, Crisafulli Gaetano, Cuciti Stefano, Diandrea Sebastiano, Danzi Oreste, De Salvo Giacomo, Denaro Giovanni, Di Pietro Claudio, Di Pietro Nicola, Feminoi Stefano, Gazzara Giovanbattista, Greco Andrea, Interdonato Nunzio, Leonardi Giuseppe, Livio Antonio, Lucchesi Orazio, Maceli Salvatore, Macrii Giuseppe, Mangano Paolo, Mata' Giovanni, Miuccio Domenico, Portovenero Luciano, Raneri Giovanbattista, Scaffidi Michele, Scozzaro Vincenzo, Sottile Salvatore, Vaccarino Angelo, Vadala' Giovanni, Vadala' Santi, Villari Marcello, Cambria Giuseppe, Abate Angelo, Andriolo Salvatore, Biondo Daniele, Capri Pietro, Ciliberto Andrea, Corona Antonino, Crisafulli Marcello, Diagostino Rosario, Delia Giovanni, Giacopello Andrea, Greco Pietro, Luca' Antonino, Maio Francesco, Staiti Antonino, Terranova Giuseppe, Verdura Erminio, Abbondio Giuseppe, Barone Vincenzo, Canalella Tanino, Canevara Giovanni, Caramia Pietro, Casale Massimo, Del Grande Loris, Dolci Maurizio, Fertonani Fabio, Gatti Omar, Iacono Sergio, Ianni Marco, Labbate Pino, Lanzi Egisto, Lucano Concetto, Opessi Egidio, Passoni Massimo, Pezzoni Maurizio, Risso Pierluigi, Santagata Giuliano, Sapia Calogero, Sapia Gaetano, Sartirana Fabio, Sfondrini Luciano, Siviglia Michele, Susani Massimiliano, Toscanelli Savinio, Ballerini Alfonso, Barlocco Corrado, Castiglioni Giancarlo, Chieregato Daniele, Chinnici Franco, Dall'ava Augusto, Fossati Fabrizio, Gariboldi Dario, Lomartire Cosimo, Lupi Francesco, Maggioni Giorgio, Merenda Mario, Raimondi Cosimo, Sartoris Mario, Scarcia Michelangelo, Truzzi Daniele, Dones Ernesto, Baroni Giacomo, Bianchi Enzo, Borlacco Giancarlo, Bugna Danilo, Cappelli Giuseppe, Carelli Mario, Carollo Michele, Casati Angelo, Conti Federico, Corradi Oreste, Dabbeni Giuliano, Dodesini Luigi, Fabbri Gualtiero, Gariboldi Angelo, Gregotti Mario, Introini Alberto, Mariuzzo Sileno, Mattiuzzo Bruno, Ottini Epifanio, Pigozzi Luigi, Piloni Bernardo, Riccardi Vincenzo, Sandoli Giuseppe, Vergani Erminio, Zaccarin Donato, Ballerini Gianluigi, Bernasconi Silvano, Bezza Luigi, Biral Antonio, Catalano Giuseppe, Cerutti Antonio, Codecasa Leone, Colombo Giuseppe, Corradini Ivano, Dell'olio Gaetano, Fiana Bruno, Frige' Camillo, Garavaglia Enrico, Gaspari Alessandro, Granata Virginio, Manfredi Giuseppe, Menan Franco, Monzio Compagnoni Raimondo, Pollastri Claudio, Polloni Gianfranco, Redaelli Rodolfo, Ruggieri Emanuele, Sala Oreste, Tilotta Francesco Paolo, Vajani Renato, Visintin Silvano, Ardesi Luciano, Barisoni Italo, Bonfanti Valentino, Cagnoni Aldo, Cantoni Giuseppe, Canuto Pompeo, Colombo Giovanni, Corte De Checco Mario, Di Marino Pasquale, Mereghetti Ambrogio, Miramonti Antonio, Monguzzi Ampellio, Pedrazzi Alfio, Rossini Giacomo, Seminerio Antonino Antonio, Tironi Angiolino, Zennaro Francesco, Plebani Anna quale erede di Abondio Pietro, Sardella Egidia quale erede di De Pasquale Antonio, Anelli Carlo, Bragagnolo Armenio, Brunelli Manfredo, Campari Pietro, Cariato Franco, Carini Vittorio, Ceschel Mirco, Chiara Sergio, Colnaghi Enrico, Corti Giuseppe, Ferrari Silvano, Festa Alessandro, Galvan Antonio, Gilioli Antonio, Ianni Bruno, Leva Genesio, Manco Giovanni, Marconi Filippo, Palladini Angelo, Penati Adelfo, Romualdi Mirio, Sala Romano, Sammarchi Primo, Saviola Danilo, Turcati Moiraghi Cesarino, Vicardi Angelo, Abdel Mohsen Hafez Amir, Acerbi Giuseppe,Ambrico Francesco, Bofanti Mauro, Buttu Piero, Carozzi Paolo, Cecolin Romano, Ciantra Roberto, Cioni Arturo, Clerici Clemente, De Gregorio Ciro, Farina Walter, Gatti Paolo Eugenio, Gianotti Mauro, Grechi Giancarlo, Guerini Fulvio Rolando, Liolli Luigi, Maistrello Antonino, Mattiuzzo Stefano, Mauri Pierluigi, Minoia Alfonso, Nava Roberto, Ottomano Paolo, Rossini Massimiliano, Salvatori Alessandro, Sangalli Maurizio, Sterlino Enzo, Stucchi Massimo, De Vincentis Michele, Cortelloni Paolo, Gatti Gino, Girone Fabrizio, Lamberti Fabio, Loschi Renato, Manzini Angelo, Merighi Mirco, Parrino Alberto, Tebarelli Dante, Cacciuolo Vincenzo, Cipollaro Clemente, Colantuono Angelo, Esposito Valentino, Antonio Izzo Vincenzo, Palumbo Luigi, Rubino Bologna Aldo, Amabile Giovanni, Amato Pietro, Arrichiello Giuseppe, Balzano Raffaele, Calcagno Vincenzo, Carboncino Antonio, Castaldo Biagio, De Domenico Vincenzo, De Rosa Silvio, Graziano Gennaro, Lana Salvatore, Liardo Vicenzo, Lunadei Mario, Mauro Raffaele, Mautone Francesco, Messina Eduardo, Mirabile Ciro, Morvillo Francesco, Piccolo Pasquale, Servodidio Giuseppe, Simeone Alfredo, Troncone Mario, Valente Ciro, Tortorici Angelo Enrico, Bray Emanuele, Norrito Giosuei, Rozzi Marco, Alberici Renato, Archenti Franco, Arigoi Rosario, Belli Fabrizio, Bertozzi Oldenio, Biggi Luigi, Bigi Oreste, Bocedi Leo, Bonezzi Giordano, Brevini Mauro, Bursi Claudio, Caiumi Tiziano, Casoli Gue rrino, Dallaglio Franco, Dolci Pier Paolo, Ferrari Giuseppe, Ferri Gianfranco, Fornaciari Lauro, Giacopelli Tarcisio, Gibertini Ulisse, Giovanardi Sauro, Guerra Sergio, Guidi Giovanni, Landini Martino, Lupica Roberto, Morlini Dario, Morlini Pio, Pergreffi Gianfranco, Prandi Emilio, Rossi Giovanni, Sgro Antonio, Tamburini Ermes, Tamelli Gian Paolo, Viappiani Renato, Mazza Luca, Tamagnini Giuliano Bamberga Roberto, Aurili Claudio, Belleggia Sandro, Biagioli Gino, Biagioli Stefano, Cappellano Domenico, Carocci Giorgio, Carrara Duilio, Colangeli Claudio, De Simoni Marco, Di Lorenzo Alessandro, Ferruti Claudio, Gallina Maurizio, Giovannotti Adelino, Gregori Vittorio, Iarussi Luciano, Liverani Claudio, Liverani Giancarlo, Lo Sasso Vincenzo, Marcotulli Claudio, Melaranci Angelo, Onori Roberto, Pagnani Davide, Panzini Massimo, Paoloni Germano, Pizzi Candido, Rando Florindo, Rocchi Enrico, Scardini Gabriele, Talone Romeo, Tocci Massimo, Iapichino Ennio, Bortolot Roberto, Dondo Piero, Faggion Claudio, Marchese Paolo, Siri Valerio, Rossi Giulio, Di Martino Pietro, Mantero Sergio, Nannariello Fabio Cesare, Baruffo Ciro, Basso Fiorenzo, Biagiotti Franco, Bosco Giovanni, Di Fiore Antonio, Esposito Sabato, Grasso Guglielmo, Grenna Ezio, Grenna Ivo, Guerci Valtero, Maritano Graziano, Merlo Giuseppe, Mulattieri Natalino, Panizza Gianni, Peirano Remo, Picasso Luigi, Riolfo Giudo, Rotondo Ezio, Marinelli Stefano, Amato Domenico, Battista Antonio, Battista Gregorio, Bianco Michele, Borracci Luigi, Boscarino Antonio, Corrente Francesco, De Donno Cosimo, De Quarto Oronzo, Dilauro Giancarlo, Gargano Aldo (errata corrige Di Gargano Cataldo), Giovinazzi Giuseppe, Girardi Gerardo, Gregucci Nicola, Grubissa Antonio, Guida Vito, Ippolito Francesco, Laterza Emidio, Leone Michele, Lippolis Cesare, Lisi Franco, Marinuzzi Domenico, Marturano Adriano, Mega Giovanni, Micera Cataldo, Mortato Rocco, Nigro Nicola, Occhinegro Luigi, Picheca Vincenzo, Piepoli Cosimo, Piepoli Vittorio, Pomes Antonio, Portulano Gaetano, Principale Giuseppe, Principale Giuseppe, Quibrino Angelo, Rapillo Antonio, Recchia Leonardo, Riondino Francesco, Ruggiero Donato, Santese Cosimo, Semeraro Giovanni, Simeone Nicola, Solito Giuseppe, Sportelli Bartolomeo, Strusi Antonio, Trani Giuseppe, Turco Donato, Valente Damiano, Zaccaria Cosimo, Reginella Claudio, Angeletti Luigi, Barboni Massimo, Bartolacci Artibano, Camaione Francesco, Campetta Lamberto, Capacchione Francesco, Cavallari Antonio, Cortellucci Giovanni, Cristofori Marco, Diargenio Emilio, Daniele Franco, De Angelis Domenico, De Dominicis Mario, De Dominicis Osvaldo, Del Re Renato, Di Francesco Maurizio, Di Furia Ivano, Di Girolamo Marco, Di Ippolito Americo, Di Luigi Vincenzino, Di Paolo Antonio, Evangelista Enzo, Evangelista Gianni, Ferracatena Domenico, Gridelli Franco, Guglielmi Maurizio, Maravalle Luigi, Merlini Luigi, Nardi Franco, Nazzaro Elio, Olivieri Luigi, Paoletti Osvaldo, Paolone Gaetano, Petrucci Roberto, Rastelli Silvio, Ricci Celestino, Romano Emidio, Savarese Vincenzo, Sciamanna Pancrazio, Serena Pierluigi, Tancredi Giancarlo, Valentino Ettore, Bonadduce Piero, Manari Giovanni, Palandrani Divinangelo, Silvano Pietro, Angelo Calogero, Bonfanti Vincenzo, Bonomo Paolo, Castoro Salvatore, Dulcetta Vincenzo, Fiocco Melchiorre, Fiocco Ronualdo, Grillo Vito, La Gumina Giorgio, La Gumina Pietro, La Vela Giacomo, Licari Vito, Mancuso Salvatore, Mannone Serafino, Maschi Antonino, Mela Vincenzo, Murania Natale, Passalacqu a Giovanni, Piccione Filippo, Sammartano Domenico, Scalabrino Vincenzo, Giuseppe, Virzi' Antonino, Todaro Giuseppe, Valenti Culicchia Vito, Di Nicola Andrea, Maniscalchi Girolamo, Manno Vito, Ombrello Michele, Piccione Giuseppe, Silvano Giuseppe, Silvano Sergio, Pozzar Fulvio, Aizza Silvano, Battistuta Ennio, Bergamasco Armando, Bon Adriano, Budai Roberto, Cargnelutti Igino, Dalla Silvestra Angelo, Franco Ennio, Milocco Mario, Nascig Claudio, Pellizzari Mauro, Ranu Carmine, Sandrin Fausto, Sgubin Flavio, Vittor Fulvio Giuliano, Gerion Giovanni, Zanon Angelo Beltrame Claudio, Buiatti Alvio, Cassetti Dario, Castellone Paolo, Diagostina Marino, Filiput Roberto, Forasacco Vincenzo, Giavitto Ivano, Morsan Lucio, Canciani Veglio, Castellan Fabrizio, Colaut Livio, Collini Lorenzo, Cuttini Lorenzo, De Luca Giordano, Di Filippo Giacomo, Ianni Andrea, Lanzoni Franco, Martinuzzi Mauro, Medeot Giovanni, Miceli Giuseppe, Mini Carlo, Pascoli Aldo Adriano, Pischiutta Giacomino, Rossitti Aldo, Rovere Franco, SabidussiFranco, Signor Enrico, Visintin Umberto, Zanini Lodovico, Forasacco Dino, Maieron Duilio, Messere Gennaro, Moschioni Andrea, Orso Filippo, Petroccia Michele, Arena Salvatore, Banda Aurelio, Bandera Valter, Barbetta Eraldo, Bianchi Candido, Caldera Carlo, Caironi Paolo, Castellucci Roberto, Chiodini Giuseppe, Colla Battista, Fontana Luigi, Magistrali Paolo, Mantica Arcisio, Mascheroni Silvano, Marchiori Gianluigi, Nestovito Mario, Nicolini Cesare, Piasini Giorgio, Prenna Ottavio, Raimondi Giancarlo, Scandroglio Angelo, Scodro Giuliano, Sessa Natale e Vitale Domenico; il secondo (n. 4583/97) dai signori: Roncallo Luciano, Armonia Maurizio, Cardinale Mario, Manzella Claudio, Piccardo Ivano, Riitano Massimo, Delfino Aldo, Paonessa Salvatore e Pozzuoli Eustachio, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Betti e Luigi Manzi, presso il secondo elettivamente domiciliati in Roma, via F. Confalonieri n. 5; Contro i Ministeri dell'interno e del tesoro, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, (sez. I-ter) 12 marzo 1996, n. 363, non notificata, con la quale sono stati respinti i ricorsi (riuniti) nn. 9305/93; 947/94 e 2588/94, tendenti ad ottenere l'accertamento del diritto dei ricorrenti, appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a percepire l'indennita' pensionabile prevista dall'art. 43, comma terzo, legge 1 aprile 1981, n. 121, a favore del personale delle Forze di polizia, nonche' per l'accertamento dell'anzidetto diritto, previa ricostruzione delle singole carriere, con la condanna del Ministero dell'interno e del Ministero del tesoro a corrispondere le conseguenti differenze retributive dovuta, otre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto previa dichiarazione di rilevanza e manifesta fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in parte qua dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 121/1981, rispetto agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, laddove non menziona il Corpo dei vigili del fuoco tra le Forze di polizia; Visto i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta alla pubblica udienza del 20 ottobre 1998 la relazione del consigliere Sergio Santoro e udito l'avv. Luigi Manzi per gli appellanti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F a t t o I ricorrenti sono od erano tutti appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con i due ricorsi di primo grado, rigettati con la sentenza appellata, e con gli appelli in esame, essi lamentano che, a differenza degli altri appartenenti ai corpi di polizia esplicitamente menzionati negli artt. 16 e seguenti della legge 1 aprile 1981, n. 121, a loro non e' mai stato esteso l'assegno pensionabile previsto dall'art. 43 della citata legge n. 121. Ne' il primo giudice avrebbe chiarito come, sulla base dell'inquadramento nei livelli retributivo-funzionali (a parita' di mansioni, funzioni e qualifiche), possa negarsi il trattamento retributivo richiesto dai ricorrenti, considerato che gli emolumenti previsti dall'art. 65 del d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 - prelevati da un fondo a favore del personale dei Vigili del fuoco, da destinarsi alle finalita' piu' varie (aggiornamento, attivita' di studio, ricerca e sperimentazione etc.), molto diverso dall'indennita' in questione - non potrebbero considerarsi compensativi della minore indennita' pensionabile percepita dai vigili medesimi, rispetto alle altre forze di polizia per le analoghe funzioni e rischi assunti in servizio. Tant'e' vero che ai Vigili del fuoco si e' continuata a corrispondere l'indennita' di rischio giornaliera, secondo l'originaria previsione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, in base al quale, inizialmente, il d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, alla tabella A-sub, gruppo I, aveva attribuito al personale in parola l'indicata indennita', in seguito adeguata dall'art. 1, d.P.R. 7 giugno 1979, n. 224, e dall'art. 1, d.P.R. 7 giugno 1982, n. 366. Successivamente, dopo l'entrata in vigore della legge n. 121/1981, l'art. 8, d.P.R. 10 aprile 1984, n. 210, sostituiva l'indennita' di rischio giornaliera esclusivamente con un'indennita' di rischio lorda pensionabile di L. 100.000 per tredici mensilita'. Tale indennita' di rischio era poi adeguata dall'art. 100, d.P.R. 18 maggio 1987, n. 269. Infine, l'art. 64, d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, adeguava ulteriormente la stessa indennita', ma sempre in misura inferiore a quella stabilita dall'art. 43, terzo comma, della legge n. 121 citata. Alle Forze di polizia menzionate dall'art. 16 della medesima legge e' stato viceversa, attribuito un trattamento economico piu' favorevole. I ricorrenti chiedono, pertanto, il riconoscimento del diritto alle differenze retributive dovute per le maggiori indennita' agli stessi spettanti in virtu' dell'estensione dell'indennita' ex art. 43, terzo comma, legge n. 121/1981, rapportata ai medesimi livelli retributivo-funzionali, in cui sono inquadrati gli appartenenti alle altre Forze di polizia. La corresponsione di detta indennita', dovrebbe avvenire non solo sulla mera base dei medesimi livelli retributivi, ma anche attribuendo ai vigili del fuoco la stessa progressione dell'indennita' all'interno di ciascun livello, stabilita a favore degli appartenenti alle altre Forze di polizia, previa la ricostruzione delle carriere dei singoli ricorrenti con effetto retroattivo, e con adeguamento nel corso degli anni arretrati, delle maggiori somme spettanti. I ricorrenti concludono per l'accertamento del loro diritto all'indennita' pensionabile in parola nonche' per la condanna dei Ministeri dell'interno e del tesoro alle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata, qualora l'indicazione dei Corpi di polizia contenuti nell'art. 16, legge n. 121/1981, fosse rilevante e tassativa, sollevano eccezione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 16, secondo comma, e per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non menziona il Corpo dei vigili del fuoco tra le forze di polizia; a causa della prevista corresponsione di retribuzione inferiore per mansioini e responsabilita' equivalenti e non proporzionata alla quantita' ed alla qualita' di lavoro. Le Amministrazioni intimate resistono agli appelli, richiamando le difese di primo grado. Le parti hanno depositato memorie. D i r i t t o 1. - I due appelli devono essere riuniti poiche' investono una medesima pronuncia. 2. - Secondo l'art. 43, terzo comma, legge 1 aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da un'indennita' pensionabile determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio, da intendersi riferita a tutto il "personale che espleta funzioni di polizia" in senso lato. La sezione, circa il questito posto dagli appellanti della spettanza dell'indennita' in parola in relazione allo svolgimento delle proprie, pur rilevatissime funzioni, talora persino piu' indispensabili delle analoghe attivita' di altre categorie di personale cui tale indennita' e' attribuita, ritiene di non potersi discostare dall'interpretazione della normativa concernente il trattamento economico del personale della Polizia di Stato ed assimilato, di cui all'art. 43 della legge n. 121/1981. Detto trattamento, infatti, e' stato esteso al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato dall'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34, ma percio' stesso non estensibile, in mancanza di un'esplicita apposita disposizione di legge, ad altri dipendenti civili o militari dello Stato (quali per esempio gli ufficiali dell'Esercito: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 1987, n. 429) e degli enti pubblici (quali per esempio i vigili urbani: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 1990, n. 506). L'individuazione del personale avente titolo all'indennita' in questione - nel sistema delineato dalle leggi nn. 121 e 34 citate e' insero, disposta sulla base soltanto dell'appartenenza alle Armi ed ai Corpi ivi nominativamente indicati, che svolgono di funzioni di polizia. Del resto, e' ormai costante nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui l'indennita' pensionabile prevista dell'art. 43, terzo comma, legge 1 aprile 1981, n. 121, non compete ai pubblici dipendenti, statali e non (quali, per esempio, i dipendenti del servizio sanitario nazionale cui siano attribuite le funzioni di vigilanza sanitaria prevista dall'art. 91, t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, ed i vigili urbani), i quali, pur rivestendo la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, non appartengono al "personale che espleta funzioni di polizia" in senso stretto, espressamente individuato dall'art. 16 della legge stessa, (tra le altre, Cons. Stato, IV sez., 18 giugno 1990, n. 506). Debbono ovviamente dichiararsi inammissibili le varie dedotte censure di eccesso di potere, vertendosi nella specie in materia di attivita' amministrativa vincolata, direttamente conseguente dalle disposizioni di legge che determinano i rispettivi trattamenti retributivi. 3. - Viceversa e' rilevante, per quanto detto sopra sub 2, e non manifestamente infondata, l'eccezione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dell'art. 16, secondo comma, legge n. 121/1981 e dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 34/1984, nella parte in cui non estendendo al Corpo dei vigili del fuoco l'indennita' ivi prevista per le Forze di polizia ed assimilate, determinando, a sfavore dei primi, un trattamento economico inferiore, in relazione a mansioni e responsabilita' equivalenti, non proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro da essi svolto. La sezione ritiene, in particolare, non manifestamente infondata la violazione dei principi di ragionevolezza e di perequazione retributiva, rilevabili dal combinato disposto degli artt. 3, e 36, primo comma, parte prima, Cost.; dell'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio di razionalita' della legge, in quanto la lamentata mancata equiparazione retributiva non tiene conto dell'indennita' od omogeneita' di funzioni di alcune categorie di personale, cui e' attribuita tale indennita', con quelle dei vigili del fuoco; del correlato principio, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della clausola generale di ragionevolezza, secondo il quale la legge deve trattare in maniera uguale situazioni uguali, sia sotto quello piu' specifico dell'imparzialita', intesa come non arbitrarieta' della disciplina adottata. Le rilevate violazioni si evidenziano innanzitutto nel confronto con gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato. Il Corpo delle guardie forestali svolge istituzionalmente funzioni di polizia vere e proprie ed, anzi, specifiche attivita' tecniche, tanto da poter essere definito come un "corpo di polizia speciale". L'equivalenza delle mansioni svolte con quelle dei vigili del fuoco, e' dimostrata, tra l'altro dalla legge 1 marzo 1975, n. 47, che ha attribuito al Corpo forestale funzioni di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, ossia mansioni del tutto analoghe a quelle dei vigili del fuoco, tra l'altro col predisporre uno stretto raccordo tra i due corpi ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi. Le relative funzioni ed attivita' prestate dai vigili del fuoco sono, per giunta, d'interesse statale. L'art. 69, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, infatti, nel trasferire alle regioni alcune funzioni indicate nella legge 1 marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, all'art. 69 (terzo comma), peraltro, ha riservato allo Stato l'organizzazione e la gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego dei vigili del fuoco. Sul piano organizzativo detto servizio si avvale del Centro operativo aereo unificato (Coau), il quale costituisce un'articolazione dell'ufficio emergenze del Dipartimento della protezione civile istituito dal d.P.C.M. 13 febbraio 1990, n. 11. Attraverso tali strutture sono assicurati i rapporti con i comandi provinciali dei vigili del fuoco, il centro operativo aeromobili del corpo forestale dello Stato e con le forze armate, volti a garantire la disponibilita' degli aeromobili, del personale e del supporto logistico. Tanto farebbe supporre un'omogeneita' nel trattamento retributivo delle due categorie di personale, dedite ad affrontare quotidianamente ed in ogni stagione le piu' gravi emergenze e calamita'. Viceversa, a parita' di livello retributivo-funzionale (e quindi a parita' di stipendio e d'indennita' integrativa speciale), vi e' un notevole sperequazione tra gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale dello Stato, a sfavore dei primi, ai quali, pur espletando le medesime mansioni e funzioni dei forestali, e' attribuito un trattamento economico inferiore, non essendo corrisposta loro la medesima indennita' di rischio e di funzione percepita invece, ex art. 43, legge n. 121/1981, dai primi. La disparita' di trattamento si evidenzia anche con riferimento ad altre categorie di personale ammesse all'indennita' in argomento. In particolare, l'art. 2, legge 26 luglio 1965, n. 966, lettera b), prevede, tra le attivita' che gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformita' delle prescrizioni stabilite dalle commissionei permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635. Tale disposizione affida ai vigili del fuoco compiti di salvaguardia della sicurezza pubblica e della pubblica incolumita', in stretta collaborazione con altre Forze di polizia (in particolare, con l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato: cfr. la circolare del Ministrero dell'interno n. 21 del 24 luglio 1991). Tutto cio' in dipendenza dell'evoluzione tecnologica e delle nuove dimensioni delle attivita' di pubblico spettacolo e trattenimento, che hanno moltiplicato i rischi d'incendio nei locali dove si svolgono le attivita' stesse (stadi, palazzi sportivi, teatri, fiere, convegni), imponendo misure di prevenzione e protezione sempre maggiori, e senza che l'attivita' di vigilanza possa, come in precedenza, essere svolta da squadre antincendio private, con l'eccezione dei titolari dei stabilimenti industriali, viceversa ammessi a tale possibilita', (cfr. Corte costituzionale, sentenza 3 aprile 1996, n. 97/1996, che ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lettera c), legge 13 maggio 1961, n. 469, nella parte in cui non prevede che i titolari di locali di pubblico spettacolo siano ammessi a istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi a mezzo di squadre antincendio private, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.). Va inoltre considerato, sempre nel tema dell'equivalenza di mansioni tra i vigili del fuoco ed altre Forze di polizia, che la legge 13 agosto 1980, n. 466 all'art. 2 ha ammesso le famiglie dei vigili del fuoco, caduti vittime del dovere, alla speciale elargizione prevista dall'art. 3 legge 27 ottobre 1973, n. 629 a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose, o in servizio di ordine pubblico o di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'Istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attivita' di soccorso (artt. 1 e 3, secondo comma, legge n. 629 del 1973 citata). Tale beneficio si applica anche alle famiglie dei militari delle Forze armate dello Stato, ma solo se i militari siano rimasti vittime del dovere "in servizio di ordine pubblico e di soccorso" (art. 2, primo comma, legge n. 466 del 1980). Per gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, invece, il beneficio spetta, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, legge n. 466 del 1980, con riferimento alle funzioni proprie d'istituto, ed e' corrisposta dal Ministero dell'interno, come per le altre Forze di polizia, alcune delle quali del resto neppure appartenenti a tale Amministrazione (per esempio carabinieri e finanzieri). Inoltre, la legge 24 ottobre 1955, n. 1078 ("Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") all'art. 1, primo comma, stabilisce che ai volontari di leva arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco divenuti inabili per cause dipendenti da servizio ed, in caso di loro decesso per le cause medesime, al loro congiunto, viene liquidato il trattamento di quiescenza privilegiato ordinario con le norme stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza", stabilendo esplicitamente l'equiparazione tra vigili del fuoco ausiliari ed agenti della Polizia di Stato ausiliari anche ai fini del trattamento di quiescenza, con la conseguenza che i vigili del fuoco ausiliari hanno diritto all'equo indennizzo sulla base non dell'indennita' pensionabile di rischio di cui all'art. 64, d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, ma dell'indennita' pensionabile di cui agli artt. 43, terzo comma della legge 121 del 1981, e 5 del d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 e successivi adeguamenti che, a fortiori, non puo' essere negata ai vigili del fuoco in servizio permanente. Quanto premesso e' la conferma che i vigili del fuoco svolgono istituzionalmente, e non solo occasionalmente, attivita' finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza, come gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'art. 16, legge n. 121/1981. Il principio dell'equiparazione del trattamento retributivo tra il Corpo dei vigili del fuoco e le altre Forze di polizia era del resto alla base della disciplina dell'indennita' di alloggio, gia' spettante, ai sensi dell'art. 1, legge 22 dicembre 1969, n. 965, nella medesima misura al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, ma poi soppressa dall'art. 31, legge 15 novmbre 1973, n. 734 e, per gli appartenenti alle altre forze di polizia, dalla tabella 2, allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628. Peraltro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' stato fin dalla sua istituzione (legge 27 dicembre 1941, n. 1570), investito di compiti istituzionali propri delle Forze di polizia, cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza, cosi' come definita dall'art. 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla legge 13 maggio 1961, n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumita' delle persone nell'ambito della c.d. attivita' di pubblica sicurezza. Spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art. 16 della legge n. 469 del 1961), sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, in virtu' del combinato disposto dell'art. 109, secondo comma, della legge n. 469 del 1961 e dall'art. 8, primo comma, legge n. 1570 del 1941 citate, ed i connessi poteri indicati nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 agli artt. 16 ("gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorita'"), ed 82 ("Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumita' pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale"), restando soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del Prefetto, ai sensi dell'art. 13, primo comma, legge 1 apri1e 1981, n. 121 ed alle particolari responsabilita' proprie degli agenti della forza pubblica. Quanto alla consistenza delle funzioni di pubblica sicurezza svolte dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, va ricordato che il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 (regolamento del Corpo tuttora in vigore a seguito del rinvio contenuto all'art. 13, comma quarto della legge 8 dicembre 1970, n. 966), all'art. 33 stabilisce che i vigili del fuoco devono prestarsi senza risparmiarsi, in servizio e fuori servizio ovunque possano recare soccorso, all'art. 34 dispone ehe il personale permanente del medesimo Corpo deve considerarsi in servizio continuo, anche se non e' di turno; all'art. 37 impone a tutto il personale di prestare opera di soccorso in tutto il territorio. Del resto, il principio della perequazione retributiva tra il Corpo dei vigili del fuoco e le altre Forze di polizia era espresso gia' nello stesso ordinamento del Corpo (legge 13 maggio 1961, n. 469), dove agli artt. 75 ultimo comma, e 78, si disponeva che alcune competenze retributive spettanti a personale dei vigili del fuoco dovevano determinarsi in base alle disposizioni previste per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado corrispondente. E' appena il caso di ricordare, infine, che l'art. 3, primo comma, d.-l. 10 luglio 1995, n. 275, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 339, il quale prevede che le regioni possono stipulare convenzioni con il Corpo dei vigili del fuoco ed il Ministero dell'interno, assumendone le relative spese (cfr. Corte costituzionale, sentenza 5 febbraio 1996, n. 25), non ha sinora portato, a vantaggio dei vigili del fuoco, alcun concreto beneficio economico perequativo della rilevata disparita'.