ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
 secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei  coltivatori  diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri)  e
 dell'art.  19,  comma  secondo,  della  legge  22 luglio 1966, n. 613
 (Estensione dell'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
 vecchiaia  ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai
 loro  familiari  coadiutori   e   coordinamento   degli   ordinamenti
 pensionistici  per  i  lavoratori  autonomi),  promosso con ordinanza
 emessa il 30 novembre 1988 dal  Pretore  di  Lucca  nei  procedimenti
 civili riuniti vertenti tra Simi Lina ed altri e l'I.N.P.S., iscritta
 al n.  462 del registro ordinanze 1989 e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  42, prima serie speciale, dell'anno
 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Innanzi  al  Pretore di Lucca, in vari procedimenti civili,
 vertenti tra SIMI Lina ed altri e l'I.N.P.S., era richiesta:
     1)  l'integrazione  al  minimo  di  pensione  di reversibilita' a
 carico del Fondo speciale  per  i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
 coloni, da parte di titolari:
      1.a)  di  pensione  diretta a carico dell'Assicurazione generale
 obbligatoria;
      1.b) di pensione di vecchiaia a carico dello stesso Fondo;
      1.c)  di pensione diretta di invalidita' a carico della Gestione
 speciale per gli artigiani;
      1.d)  di pensione diretta di invalidita' a carico della Gestione
 speciale commercianti;
      1.e) di pensione diretta a carico dello Stato;
     2)  l'integrazione  al  minimo  di  pensione  di reversibilita' a
 carico della Gestione speciale commercianti, da parte di titolari:
      2.a)  di  pensione  diretta di invalidita' a carico della stessa
 Gestione;
      2.b)  di  pensione  diretta  di  vecchiaia a carico della stessa
 Gestione;
      2.c)  di  pensione  diretta a carico dell'Assicurazione generale
 obbligatoria;
      2.d) di pensione diretta a carico dello Stato.
    Il Pretore, riuniti i giudizi, con ordinanza emessa il 30 novembre
 1988, ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento   all'art.  3  della  Costituzione,  dell'art.  1,  comma
 secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione di  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori  diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri),  e
 dell'art.  19,  comma  secondo,  della  legge  22 luglio 1966, n. 613
 (Estensione dell'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
 vecchiaia  ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai
 loro  familiari  coadiutori   e   coordinamento   degli   ordinamenti
 pensionistici   per  i  lavoratori  autonomi),  nella  parte  in  cui
 escludono l'integrazione al minimo, nelle  ipotesi  di  concorso  con
 altra pensione sopra descritte, qualora, per effetto del cumulo delle
 prestazioni, il pensionato  fruisca  di  un  trattamento  complessivo
 superiore al minimo.
    Il  giudice  a  quo,  dopo aver richiamato le sentenze della Corte
 costituzionale n. 102 del 1982, n. 314 del 1985 e n.  184  del  1988,
 che  hanno  dichiarato  illegittima l'esclusione dell'integrazione in
 relazione  ad  analoghe  ipotesi,  osserva  che  la  Corte,  con   le
 suindicate  pronunce,  ha  inteso  far  venire  meno, per esigenze di
 omogeneita' - sino alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge
 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
 31 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo  la  materia  -
 ogni  ostacolo  all'integrazione  al minimo delle pensioni, in quanto
 queste hanno identita' di natura e funzione, poiche' discendono dallo
 stesso   presupposto   della  diminuita  capacita'  di  guadagno  per
 infermita' o per eta', che rende il  soggetto  meritevole  di  uguale
 protezione.  Sollecita,  quindi,  l'estensione  della declaratoria di
 illegittimita' alle ipotesi sopra indicate.
    2.  -  Non  si  sono  costituite  parti  private  ne'  ha spiegato
 intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
                         Considerato in diritto
    1.  - Il Pretore di Lucca solleva, in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,
 secondo  comma,  della  legge  9  gennaio  1963, n. 9 (Elevazione dei
 trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
 di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella
 parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione  di
 riversibilita'  erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti,
 mezzadri e coloni per chi sia gia' titolare: A) di  pensione  diretta
 di  vecchiaia  a carico dello stesso Fondo; B) di pensione diretta di
 invalidita' a carico della Gestione speciale per i  commercianti;  C)
 di  pensione  diretta  a carico dello Stato; D) di pensione diretta a
 carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria;  E)  di  pensione
 diretta  di  invalidita'  a  carico  della  Gestione speciale per gli
 artigiani.
    2.  -  Le questioni sono fondate in relazione alle combinazioni di
 cumulo tra la pensione di riversibilita' a carico del Fondo  speciale
 per  i  coltivatori diretti, mezzadri e coloni e le pensioni indicate
 nelle lettere A) , B) e C) del precedente numero 1.
    La   norma  censurata  e'  stata  infatti  oggetto  di  precedenti
 declaratorie di illegittimita',  che  hanno  colpito  il  divieto  di
 integrazione  in  riferimento ad ipotesi di cumulo, analoghe a quelle
 ora in esame, e precisamente: a) tra pensione di invalidita'  erogata
 dal  Fondo  speciale  per  i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
 pensione diretta erogata dallo Stato (sent. n. 102 del 1982); b)  tra
 pensione di vecchiaia erogata dal Fondo suddetto e pensioni dirette a
 carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione Sicilia  (sent.
 n.  184  del  1988);  c)  tra  pensione di riversibilita' erogata dal
 medesimo Fondo e  pensione  di  invalidita'  a  carico  della  stessa
 gestione  (sent. n. 1144 del 1988); d) tra pensione di riversibilita'
 a  carico   del   detto   Fondo   e   pensione   diretta   a   carico
 dell'assicurazione  generale obbligatoria (sent. n. 373 del 1989); e)
 tra pensione di riversibilita'  come  sopra  erogata  e  pensione  di
 invalidita' a carico della Gestione speciale per gli artigiani (sent.
 n. 488 del 1989).
    Le  decisioni  sopra  citate,  d'altra parte, si inseriscono nella
 copiosa  giurisprudenza  con  la  quale  questa  Corte  -   investita
 dell'esame  di  varie  altre  disposizioni aventi portata e contenuto
 simili a quella che ora si  inpugna  -  ha  perseguito  l'intento  di
 eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per
 i titolari di piu'  pensioni  (allorche',  per  effetto  del  cumulo,
 venisse  superato  il  trattamento  minomo garantito), cosi' rendendo
 possibile "la titolarita' di piu' integrazioni", fino all'entrata  in
 vigore  del  decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
 modificazioni,  nella  legge  11  novembre  1983,  n.  638,  che   ha
 disciplinato  ex  novo  la materia (cfr. sentenze n. 314 del 1985; n.
 1086 del 1988; nn. 81, 179, 250, 502 e 504 del 1989).
    Le  ragioni  ispiratrici  del  consolidato  orientamento di questa
 Corte devono pertanto trovare applicazione anche in riferimento  alle
 fattispecie  di  cumulo  oggetto  del presente giudizio, in quanto la
 residua operativita' della norma impugnata  contrasta  manifestamente
 con il principio di eguaglianza.
    Va  pertanto  dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui,  nei
 limiti  temporali sopra indicati, esclude l'integrazione al minimo in
 relazione alle ipotesi di cumulo specificate all'inizio del  presente
 paragrafo.
    3.   -  Sono  invece  manifestamente  inammissibili  le  questioni
 concernenti le ulteriori ipotesi di divieto di integrazione, ai sensi
 del citato art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nel caso
 di cumulo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale
 per  gli  agricoltori  con  le  pensioni  indicate  nella  lettera D)
 (pensione  diretta  erogata  dall'I.N.P.S.),  e  nella   lettera   E)
 (pensione  diretta di invalidita' a carico della Gestione artigiani).
    La norma impugnata, infatti, e' gia' stata dichiarata illegittima,
 in riferimento alla prima ipotesi di cumulo, con la sentenza  n.  373
 del  1989, e, in relazione alla seconda combinazione, con la sentenza
 n. 488 del 1989.
   4.  - Il Pretore di Lucca solleva, inoltre, in riferimento all'art.
 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 19, secondo
 comma,   della   legge   22   luglio   1966,   n.   613   (Estensione
 dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
 superstiti  agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari
 coadiutori e coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici  per  i
 lavoratori  autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione
 al minimo della pensione di  riversibilita'  erogata  dalla  Gestione
 speciale per i commercianti per chi sia gia' titolare: F) di pensione
 diretta di invalidita' a carico della stessa Gestione; G) di pensione
 diretta  di  vecchiaia a carico della stessa Gestione; H) di pensione
 diretta a carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria;  I)  di
 pensione diretta a carico dello Stato.
    Su   tutte  le  suindicate  ipotesi  di  preclusione  si  e'  gia'
 pronunciata questa Corte, che ha  dichiarato  l'illegittimita'  della
 norma   impugnata   in   relazione  al  cumulo  tra  la  pensione  di
 riversibilita' erogata dalla Gestione speciale per i  commercianti  e
 le  pensioni indicate nella lettera F) (sent. n. 179 del 1989), nella
 lettera G) (sent. n. 250 del 1989), nella lettera H) (sent.  n.  1086
 del 1988), e nella lettera I) (sent. n. 504 del 1989).
    Le    questioni    vanno    pertanto   dichiarate   manifestamente
 inammissibili.