ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 630 del codice
 penale e dell'art. 29  del  codice  di  procedura  penale  del  1930,
 promosso   con  ordinanza  emessa  il  31  luglio  1989  dal  Giudice
 istruttore del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a  carico
 di  Balia  Francesco  ed  altro,  iscritta  al  n.  511  del registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che, nel corso dell'istruzione formale a carico di Trudu
 Mario, Sanna Ignazio, Balia Francesco e  Mancusu  Adriano,  imputati,
 fra l'altro, di sequestro di persona a scopo di estorsione da cui era
 derivata la morte dell'ostaggio e di  tentato  omicidio,  il  Giudice
 istruttore  del  Tribunale  di Bologna, disposta la separazione degli
 atti concernenti il Balia e  il  Mancusu,  nei  confronti  dei  quali
 proseguiva  l'istruzione  formale,  ordinava il rinvio a giudizio dei
 primi due imputati "dinanzi al Tribunale di Bologna,  competente  per
 materia e per territorio";
      che  il Tribunale di Bologna dichiarava la propria incompetenza,
 trasmettendo gli atti alla Corte d'assise di Firenze, per  essere  il
 tentato  omicidio  reato  "piu'  grave" - in quanto appartenente alla
 competenza della corte d'assise, ai sensi dell'art. 29 del codice  di
 procedura  penale  del 1930 - del delitto di sequestro di persona cui
 sia seguita la morte cagionata  volontariamente  dell'ostaggio  (art.
 630,   terzo   comma,   del   codice  penale),  reato  che,  "secondo
 l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione", non
 potendosi  ipotizzare  "concorso  con  il delitto di cui all'art. 575
 C.P.", in quanto reato  complesso,  appartiene  alla  competenza  del
 tribunale;
      che,  al termine dell'istruzione formale a carico degli imputati
 Balia e Mancusu, il Giudice istruttore del Tribunale di  Bologna,  su
 eccezione  del  Pubblico  ministero  - premesso che "la decisione del
 Tribunale di Bologna, con la quale gli  atti  erano  stati  trasmessi
 alla  Corte  di  assise di Firenze riverbera i suoi effetti anche nel
 presente procedimento,  ove  gli  imputati  Balia  e  Mancusu  devono
 rispondere  dei  medesimi episodi delittuosi" - ha, con ordinanza del
 31 luglio 1989, sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  25  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' degli artt. 630 del codice
 penale e 29 del codice di procedura penale del 1930, nella  parte  in
 cui  il loro combinato disposto, omettendo "ogni previsione in ordine
 alla ipotesi del sequestro di persona a scopo di estorsione  cui  sia
 seguita  una  condotta  diretta  a  sopprimere  l'ostaggio  senza che
 quest'ultimo evento si sia verificato", sottrae alla  competenza  del
 tribunale  il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione cui
 sia seguita la morte dell'ostaggio, quando tale  reato  sia  connesso
 con il tentato omicidio, reato di competenza della corte d'assise;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,   che   -  pur  riconoscendo  l'esistenza  "di  una  sorta  di
 "anomalia", per essere "la fattispecie comprendente il  tentativo  ad
 attrarre  per  connessione,  ai  fini  della  competenza per materia,
 quella del reato consumato" -  ha  chiesto  che  la  questione  venga
 dichiarata non fondata;
    Considerato  che il giudice a quo, mentre, per un verso, mostra di
 ritenersi vincolato alla statuizione sulla competenza  del  Tribunale
 di  Bologna,  per  un  altro verso, assume "che l'unica lettura della
 norma   in   questione   logicamente   rispettosa    dei    princi'pi
 costituzionali"  dovrebbe  essere  "quella che ritenga implicitamente
 abrogata la previsione in seno all'art.  29  C.P.P.  dell'ipotesi  di
 tentato  omicidio  allorquando  il  fatto  sia  stato  realizzato  in
 occasione di sequestro di persona a scopo di  estorsione",  cosi'  da
 evitare  "lo  spostamento delle norme sulla competenza territoriale e
 quella per materia del giudice chiamato a conoscere  del  reato,  con
 l'investimento   della   Corte   di   Assise,  giudice  superiore  al
 Tribunale", non senza  aggiungere  che  "nel  dubbio  interpretativo"
 risulterebbe  "indispensabile che la Corte costituzionale si pronunci
 sul punto";
      e  che  -  a  parte ogni considerazione sui criteri nella specie
 adottati quanto alla determinazione della competenza per territorio -
 l'ordinanza di rimessione prospetta due opposte interpretazioni delle
 disposizioni impugnate: l'una  nel  senso  dell'insindacabilita'  del
 provvedimento  del Tribunale di Bologna, con conseguente attribuzione
 della competenza alla Corte d'assise di Firenze,  l'altra  nel  senso
 dell'abrogazione  dell'art.  29  del  codice  di procedura penale del
 1930, con conseguente attribuzione della competenza al  Tribunale  di
 Bologna;
      che,  muovendo  dalla  prospettazione di due, e cosi' nettamente
 contrapposte, scelte  interpretative  delle  disposizioni  impugnate,
 l'ordinanza  di  rimessione  si  limita  a  sottoporre  alla Corte un
 normale  dubbio  interpretativo,  la  cui  soluzione   e'   demandata
 esclusivamente  al  giudice a quo (v. sentenze n. 49 del 1980, n. 472
 del 1989);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;