ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma,
 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione agli artt. da  90  a
 97   del  codice  di  procedura  civile,  promossi  con  le  seguenti
 ordinanze:
      1)   ordinanza  emessa  il  26  maggio  1989  dalla  Commissione
 tributaria di  primo  grado  di  Verbania  sul  ricorso  proposto  da
 Padulazzi  Giampiero contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta al n.
 445 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;
      2)   ordinanza  emessa  il  12  maggio  1989  dalla  Commissione
 tributaria di primo grado di Verbania  sul  ricorso  proposto  da  De
 Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta
 al n. 526 del registro ordinanze 1989  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  46, prima serie speciale, dell'anno
 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con  due ordinanze emesse il 26 e il 12 maggio 1989
 (R.O. 445 e 526 del 1989) la Commissione tributaria di primo grado di
 Verbania, sul ricorso proposto rispettivamente da Padulazzi Giampiero
 e da De Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di  Arona,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 39, primo comma,  del
 d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636  (Revisione  della disciplina del
 contenzioso tributario), nella parte in cui  detto  articolo  esclude
 l'applicabilita'  al procedimento davanti alle Commissioni tributarie
 degli artt. da 90 a 97  del  codice  di  procedura  civile  (onere  e
 condanna alle spese);
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
      che  trattandosi  di identica questione i giudizi possono essere
 riuniti, per formare oggetto di un'unica pronuncia;
    Considerato  che  quanto  all'ordinanza  n. 526 la questione e' da
 intendere,  allo  stato,  inammissibile  poiche'  proposta   in   via
 meramente ipotetica ed eventuale;
      che  per  quanto  riguarda  la  ordinanza n. 445 la questione va
 dichiarata manifestamente infondata, avendo la Corte gia' avuto  modo
 di   rilevare  che  l'istituto  della  condanna  del  soccombente  al
 pagamento delle spese non ha portata assoluta  ed  inderogabile;  ne'
 appare  pertinente il riferimento ad altra sentenza (n. 303 del 1986)
 avente carattere di stretta specificita';
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;