ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) promossi con ordinanze emesse il 22 marzo 1989 (n. 2 ordd.) dal Pretore di Pistoia, l'8 marzo 1989 ed il 4 agosto 1989 dal Pretore di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, e il 5 giugno 1989 dal Pretore di Prato, iscritte rispettivamente ai nn. 479, 480, 498, 499 e 514 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 44 e 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Pretore di Pistoia, con due ordinanze del 22 marzo 1989 (Reg. ord. nn. 479 e 480/1989) il Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, con due ordinanze dell'8 marzo e del 4 agosto 1989 (Reg. ord. nn. 498 e 499/1989) ed il Pretore di Prato con ordinanza del 5 giugno 1989 (Reg. ord. n. 514/1989) hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui prevede come causa d'estinzione dei reati contravvenzionali il solo rilascio della concessione in sanatoria e non anche il caso in cui l'imputato abbia provveduto ad eliminare le opere abusive, ripristinando l'originario assetto urbanistico- edilizio del territorio; che il Pretore di Pistoia ed il Pretore di Siena, con le medesime ordinanze, hanno altresi' sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) nella parte in cui limita il beneficio della non punibilita' a coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione successivamente a tale data; che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate; Considerato che, per l'identita' o connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti; che identiche questioni di legittimita' costituzionale sono gia' state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985, per esser considerati conformi alla Costituzione, vadano interpretati nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 citato, in quanto non incompatibile con gli strumenti urbanistici; che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla base della documentazione in suo possesso, e' tenuto ad accertare la compatibilita' del manufatto demolito con i predetti strumenti urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo, certificazione di conformita' agli stessi strumenti; che le medesime questioni sono state successivamente dichiarate manifestamente infondate con ordinanze n. 274/1989, 415/1989 e 539/1989; che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con le precitate decisioni; che, pertanto, le sollevate questioni di legittimita' costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;