ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
   nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo e
 terzo comma, della legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
 Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia di danno ambientale),
 promosso con ordinanza emessa il 1Πluglio 1989 dal Pretore di  Vallo
 della  Lucania  nei  procedimenti  penali  riuniti a carico di Di Feo
 Carlo ed altri, iscritta al n. 592  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 49, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Vallo  della Lucania, nel processo
 penale a carico di Di Feo Carlo ed altri, con ordinanza del 1Πluglio
 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  nella
 parte  in  cui,  anche  in  materia  di danno ambientale di contenuto
 paesaggistico,  non  attribuisce   alla   Regione   il   diritto   al
 risarcimento del danno e la relativa azione civile;
      che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli
 artt.  5,  primo  comma,  della  Costituzione  (riconoscimento  delle
 autonomie  locali),  9, secondo comma, della Costituzione (tutela del
 paesaggio), 24, primo comma, della Costituzione (tutela  giudiziaria)
 e 117 della Costituzione (competenza regionale);
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 che ha concluso per la non fondatezza della questione;
    Considerato  che,  a  parte il rilievo secondo cui l'ambiente, pur
 essendo un bene immateriale unitario, ha varie  componenti,  ciascuna
 delle  quali  puo'  costituire,  anche  isolatamente e separatamente,
 oggetto di cura e di tutela (come per esempio il paesaggio), la norma
 dispone  che  il  risarcimento  del danno c.d. ambientale spetta allo
 Stato ma che la relativa azione, anche se esercitata in sede  penale,
 e' promossa non solo dallo Stato ma anche dagli enti territoriali sui
 quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, e quindi anche  dalla
 Regione per i beni siti in essa;
      che,  pertanto,  la  Regione  puo'  costituirsi parte civile nel
 processo penale contro gli autori  del  fatto  produttivo  del  danno
 ambientale  di  beni  siti  in territorio regionale per esercitare in
 quella sede la relativa azione di risarcimento;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;