IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 2488/1982
 proposto  da  Romei  Paride,  Tortora  Luciano,  Labanchi  Gabriella,
 Anastasio   Valeria,   Capalbo   Filomena  Alba,  Valentino  Olimpia,
 Petrocelli Carolina, Taraschi Flora, Allocati Anna, Bonadies  Marina,
 Mauro  Rosalba,  Barletta  Immacolata,  Ricciardi  Alfonsina, Sciubba
 Filomena, Manfrecola Rosa, Mazzone Luciana Antonietta,  Grieco  Ciro,
 Scuotto  Gabriella, Testa Claudia, Casrta Biana Maria, Conte Giovanni
 Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Colacino e  Silio
 Aldo  Violante,  elettivamente  domiciliati nello studio del primo in
 Roma, viale delle Milizie 106, contro  il  Ministero  della  pubblica
 istruzione  in  persona  del  Ministro  pro-tempore,  rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento della
 c.m.  21  luglio  1982,  n.  230,  nella  parte  in  cui non consente
 l'immissione  in  ruolo  degli  insegnanti  abilitati,  titolari   di
 supplenza annuale nell'a.s. 1981/82;
    Visto il ricorso con i documenti allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del Ministero della
 pubblica istruzione;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti del giudizio;
    Uditi  nella  pubblica  udienza  del  30 novembre 1987 il relatore
 dott. Marzio Branca, l'avv. Vincenzo  Colacino  per  i  ricorrenti  e
 l'avvocato dello Stato Palmieri per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    I  ricorrenti sono insegnanti non di ruolo della scuola secondaria
 provvisti di abilitazione che hanno prestato servizio con nomina  del
 provveditore  agli  studi  in qualita' di supplenti annuali nell'anno
 scolastico 1981/82.
    Con   la   legge  20  maggio  1982,  n.  270,  e'  stata  disposta
 l'immissione  in  ruolo  nella  scuola  secondaria,  con   decorrenza
 giuridica  10  settembre  1982,  degli  insegnanti che hanno prestato
 servizio in qualita'  di  "incaricati"  abilitati  nell'a.s.  1980/81
 (artt.  34  e  57).  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  con
 Circolare n. 230 del 21 luglio 1982, ha  dettato  le  istruzioni  per
 l'applicazione  delle  norme suddette, escludendo coloro che, comne i
 ricorrenti, avevano ottenuto - anziche' l'incarico nell'a.s.  1980/81
 - la supplenza annuale nell'a.s. 1981/82.
    Con   il  ricorso  in  epigrafe  si  chiede  l'annullamento  della
 anzidetta circolare denunciando l'illegittimita' costituzionale delle
 disposizioni  della legge n. 270/1982 (artt. 34 e 57), delle quali la
 prima costituisce puntuale applicazione, per contrasto con gli  artt.
 3 e 97 della Costituzione.
    La  non  manifesta  infondatezza dell'eccezione risulterebbe dalla
 considerazione che i supplenti con nomina  annuale  del  provveditore
 agli   studi   formerebbero   una  categoria  di  docenti  del  tutto
 corrispondente a quella degli incaricati, identici essendo  lo  stato
 giuridico,   il   trattamento   economico  ed  anche  le  graduatorie
 provinciali in cui sono iscritti.
    La diversita' del nome iuris, risalente al d.-l. 6 giugno 1981, n.
 281, convertito nella legge 24  luglio  1981,  n.  392,  non  sarebbe
 sufficiente  a  giustificare una palese disparita' di trattamento tra
 situazioni totalmente assimilabili, specie se si  tenga  conto  della
 finalita'   essenziale   "perseguita"   dalla   legge   n.  270/1982,
 individuabile nella eliminazione di  tutte  le  forme  di  precariato
 nella scuola.
    La   mancata  considerazione  dei  supplenti  annuali  per  l'a.s.
 1981/82, d'altra parte, si spiegherebbe con la particolare  lunghezza
 del  procedimento che ha condotto all'approvazione ed alla entrata in
 vigore della legge n. 270, e ad un connesso difetto di coordinamento.
    L'amministrazione  della  pubblica  istruzione  si  costituiva  in
 giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
    Con successiva memoria, i ricorrenti illustravano ulteriormente le
 loro tesi, segnalando anche che la Corte costituzionale, con sentenza
 n.  249/1986,  aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli
 artt. 35, quarto comma, 37 e  57  della  legge  n.  270,  accogliendo
 censure corrispondenti a quelle dedotte con il ricorso in esame.
    Alla  pubblica  udienza  del  19  ottobre 1987 la causa passava in
 decisione.
                             D I R I T T O
    A  fondamento  della  doglianza  - tendente all'annullamento delle
 determinazioni con le quali gli insegnanti  abilitati  non  di  ruolo
 degli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  e  artistica,
 titolari di supplenza annuale disposta dal  Provveditore  agli  studi
 per  l'anno scolastico 1981/82, sono stati esclusi dall'immissione in
 ruolo - si pone l'eccezione di  illegittimita'  costituzionale  degli
 artt.  34  e  57  della  legge n. 270 del 20 maggio 1982, a norma dei
 quali le predette esclusioni sono state adottate, per  contrasto  con
 gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Ritiene  il  Collegio  che  la questione - oltre che rilevante, in
 quanto dalla sua definizione dipende il conseguimento  da  parte  dei
 ricorrenti   dell'immissione   in  ruolo  -  sia  non  manifestamente
 infondata.
    Si  ripropone  infatti,  con riguardo agli insegnanti abilitati di
 scuola secondaria e artistica non di  ruolo,  titolari  di  supplenza
 annuale  per  l'a.s. 1981/82 disposta dal provveditore agli studi, il
 problema gia' affrontato dalla Corte costituzionale a proposito degli
 insegnanti  non  di  ruolo  della  scuola  secondaria  sprovvisti  di
 abilitazione, e  risolto  con  la  sentenza  n.  249/1986  nel  senso
 dell'illegittimita' delle disposizioni denunciate.
    In  tale  occasione  fu  annullato - tra l'altro - anche l'art. 57
 della legge n. 270/1982, della cui legittimita' si dubita anche nella
 presente  vertenza,  ma  tale  pronuncia, funzionalmente collegata al
 contestuale annullamento degli artt. 35, quarto  comma,  e  37  della
 stessa  legge,  si  rivela  ininfluente  ai  fini della non manifesta
 infondatezza della presente questione, che, invece, investe l'art. 57
 in relazione all'art. 34 della legge citata.
    Cio'  premesso,  e' sufficiente ricordare che, secondo la sentenza
 citata,  "La  posizione  di  supplente  annuale,   conseguita   dagli
 insegnanti  per  l'anno  scolastico 1981/82, non puo' essere valutata
 come differenziata rispetto a quella di incaricato,  conferita  dalla
 stessa  autorita' scolastica - il provveditore agli studi - e con gli
 stessi fini organizzatori ed effetti giuridici ed economici e in base
 ad una medesima graduatoria provinciale".
    Lo  stesso  Ministero  della  pubblica  istruzione, d'altra parte,
 resosi conto  dell'esistenza  di  molteplici  situazioni  analoghe  a
 quella  considerata dalla ricordata giurisprudenza costituzionale, ha
 richiesto al Consiglio di Stato in sede consultiva  un  parere  sulla
 possibile incostituzionalita' di altre norme oltre quelle formalmente
 annullate con la sentenza n. 249/1986.
    Il  Consiglio  di  Stato, sez. II, in data 25 febbraio 1987, si e'
 espresso nel senso che le sentenze  della  Corte  costituzionale  non
 sono  suscettibili  di  interpretazione estensiva, e che, pertanto, i
 problemi di costituzionalita' presenti nella legge n. 270 ed analoghi
 a  quelli  gia'  colpiti dalla pronuncia della Corte, non possono che
 essere risolti - in mancanza di un intervento del  legislatore  -  da
 nuove pronunce della Corte medesima.